Cara collega, caro collega,
è in vigore dal 17/07/2020 il c.d. Decreto Semplificazioni che dispone l’obbligo per l’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per gli Iscritti che non possiedono ancora un indirizzo PEC.
Prossimamente l’Ordine invierà la diffida a tutti gli Iscritti ancora sprovvisti di PEC, a seguito della quale avrai 30 giorni di tempo per comunicarci il tuo indirizzo PEC. In caso di mancata ottemperanza alla diffida sarai sospeso dall’Albo fino a quando non ci comunicherai una PEC.
Attivando subito la PEC non riceverai la diffida.
Ti ricordo che l’ Ordine offre gratuitamente una casella PEC a ciascun Iscritto all’Albo (con estensione @psypec.it). L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con l’Ordine Nazionale: per ottenere la casella PEC è sufficiente accedere all’area riservata sito web del CNOP ( https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/ar.cgi), selezionare la voce PEC e seguire l’apposita procedura guidata. In allegato troverai un vademecum che spiega passo passo come richiedere l’attivazione. Per ulteriori informazioni puoi consultare il nostro sito web al link: https://www.ordpsicologier.it/home.php?&Item=PEC
Preciso che la normativa impone l’obbligo di comunicazione all’Ordine della PEC, ma la Segreteria ha a disposizione in tempo reale l’elenco degli indirizzi attivati con estensione @psypec.it, quindi soltanto chi abbia attivato una casella di posta elettronica certificata “autonomamente” (senza usufruire dell’iniziativa dell’Ordine) deve comunicarlo all’Ufficio di Segreteria.
Per comunicarci il tuo indirizzo PEC puoi:
OPPURE
- Inviare una PEC a in.psico.er@pec.ordpsicologier.it
Ti segnalo inoltre che la PEC deve essere riconducibile solo alla tua persona, non può essere di una persona giuridica e non può essere utilizzata da soggetti diversi come domicilio digitale.Tali tipologie di indirizzi PEC non saranno quindi accettati.Di seguito il testo del Decreto Semplificazioni contenente le nuove disposizioni (articolo 37, comma 1 lettera e) :
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Un caro saluto,
Gabriele Raimondi
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