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Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna

Cari Colleghi,

sollecitata da alcune vostre domande, vi informo sui cambiamenti relativi alla normativa e alle procedure per la certificazione di alunni in situazione di disabilità, certificazione utile per avere l’insegnante di sostegno nelle scuole statali.

Come alcuni di voi certamente sapranno, la nostra Regione ha votato una Legge (4/2008) che, in applicazione del DPCM 23/2/2006 n. 185, (Decreto di cui vi avevo già informato in precedente newsletter), ha individuato i criteri per l’applicazione dello stesso.

 

Ricordo che il DPCM n. 185, proposto e voluto dall’allora Ministro Moratti per razionalizzare la spesa pubblica destinata ad insegnanti di sostegno, è un Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap e prevede:

Ø      che i genitori o gli esercenti la potestà parentale o tutela dell’alunno debbano presentare formale richiesta documentata alle AUSL;

Ø      che le AUSL debbano disporre accertamenti collegiali per la valutazione della disabilità.

 

Prima di questo DPCM, in base alla normativa allora vigente (DPR 24/2/1994), ai soli fini dell’integrazione scolastica, per l’individuazione dell’alunno come persona disabile provvedeva “lo specialista…ovvero lo psicologo esperto in età evolutiva in servizio preso le UUSSLL o in regime di convenzione con le medesime”. Le famiglie che, oltre all’insegnante di sostegno, ritenevano di aver diritto ad ulteriori provvidenze di legge, quali, ad esempio, l’assegno di accompagnamento o l’indennità di frequenza, dovevano presentare domanda alla Medicina Legale ed attendere la visita collegiale da questa disposta.

Probabilmente è utile rammentare che, allora come oggi, il riconoscimento dell’invalidità e disabilità è regolato da apposte norme che prevedono che la Commissione sia composta da un medico legale che la presiede, da un medico specialista nella patologia e da un assistente sociale.

 

La nostra Regione, nel tentativo – peraltro lodevole – di ridurre il disagio per le famiglie ed unificare le due valutazioni/accertamenti collegiali sull’handicap, ha voluto razionalizzare il percorso, evitando ai genitori di doversi sottoporre alle visite di due differenti Commissioni, una per la certificazione a fini scolastici, l’altra per il riconoscimento dell’invalidità/disabilità.

La decisione di razionalizzare e unificare il percorso ha quindi portato notevoli cambiamenti.

 

Ecco dunque la situazione delineata dalla nuova Legge Regionale 4/08:

Ø      nessuno - né medico né psicologo - può, da solo, fare certificazione utile per l’individuazione dell’alunno in situazioni di handicap (come già stabilito dal DPCM 185/06);

Ø      la famiglia deve presentare domanda su apposito modulo alla Medicina Legale, Commissione per l’accertamento della disabilità, corredandola con una relazione clinica del medico o dello psicologo contenente la diagnosi accertata e l’indicazione della tipologia, secondo la classificazione internazionale ICD10 (questa relazione costituisce l’equivalente del “certificato medico”);

Ø      con la domanda, la famiglia chiede che il figlio sia sottoposto a visita di accertamento della disabilità ai sensi delle L.R. 4/08 per l’accesso a tutti i percorsi integrativi ed agevolazioni previste dalle normative vigenti;

Ø      il modulo unificato per la certificazione ai fini dell’integrazione scolastica deve indicare il referente, medico o psicologo, del caso;

Ø      la Commissione per la valutazione del bambino è composta, in analogia a quanto già avviene per le Commissioni invalidi civili, da un medico legale che la presiede, da un medico specializzato in neuropsichiatria infantile quale delegato della Unità operativa NPIA, e da un operatore sociale che può essere della stessa NPIA o del Servizio Sociale.

 

Nella speranza di avervi fornito utili informazioni, vi porgo il mio saluto più cordiale

Manuela Colombari