Convenzione tirocini Ordine-Università

Testo perfezionato il 27.09.2016

NB. Per richiedere la modulistica rivolgersi alle Segreterie Universitarie di riferimento.

Convenzione tra Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna,

Dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Università degli Studi di Parma (Convenzione Regionale)
per l'attuazione delle attività di tirocinio previste per i Laureati delle classi L24 e LM51
anche ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione (sez.A e sez.B)

-    il Dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella persona del Direttore, Prof. Vincenzo Natale, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento riunitosi il 22/04/2016,
-    l’Università degli Studi di Parma, nella persona del Rettore Prof. Loris Borghi,
-    l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna, nella persona della sua Presidente Dott.ssa Anna Maria Ancona, autorizzata dal Consiglio dell’Ordine riunitosi il 28/04/2016.

Richiamati:
-    la Legge n. 56/ 1989 “Ordinamento della Professione di psicologo”,
-    il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”,
-     il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”,
-    il D.M. 142/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”,
-    il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”,
-    il D.P.R. n. 328/2001  “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed, in particolare, l’art. 6  che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università,
-    la Legge  n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni,
-    il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,

Preso atto:
-    degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA),
-    della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art. 9 del D.M. 239/92,
-    della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga dell’art. 1 comma 9 del D.M. 239/92,
-    dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”  elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
-    delle linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31/10/2013,
-    del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY,

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio


Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti psicologi, è un’attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.
Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.
In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)    la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l’integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
b)    la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
c)    la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti psicologi competenti che svolgono la funzione tutoriale;
d)    l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito nell’ambito del rapporto formativo tra tirocinante e tutor che specifichi le reciproche responsabilità e i rispettivi compiti nell'attuazione del progetto stesso, in linea con le Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti presenti nelle Linee di indirizzo del CNOP sopra richiamate.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio


Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a)    Durata
1)    Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l’attuale normativa, dovrà avere una durata di:

  • 12 mesi continuativi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo, per un totale di 1000 ore da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali, di norma frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi, lo svolgimento nello stesso Ente è riservato ai tirocini che offrano un percorso professionale sufficientemente completo, valutato in sede di approvazione;
  • 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo, per un totale di 500 ore da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali, di norma frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali.

2)    La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per le persone diversamente abili, per le quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l’annualità prevista per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell’Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

3)    Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 4).  
Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l’accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.

4)    In caso di maternità o paternità o gravi e documentati motivi, la Struttura Didattica di riferimento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini della Struttura Didattica e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.

5)    Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Tirocini della Struttura Didattica che provvederà – di concerto con l’Ordine degli Psicologi – a valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

b)    Inizio dell’attività di tirocinio
L’attività di tirocinio deve iniziare soltanto dopo il conseguimento della Laurea.

c)    Sedi di tirocinio
Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata l’attività professionale di psicologo.
Il tirocinio può essere svolto presso strutture pubbliche e private ritenute idonee, compresi i Dipartimenti Universitari. Le strutture, per essere riconosciute come sedi di tirocinio, devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 3 e devono ottenere il riconoscimento dell’Ordine e della Struttura Didattica secondo i criteri e le modalità indicati nel medesimo articolo.

d)    Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
Le sedi di tirocinio non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.  
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente.
Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con il Responsabile della struttura.
Durante il tirocinio, l'attività di apprendimento potrà essere articolata in due differenti tipi di attività:

  • attività individuale di tirocinio pratico effettuata sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor";
  • gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente competente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti della struttura, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

  • per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. B dell’Albo (scienze e tecniche psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
  • per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare, la Commissione Paritetica di cui al successivo art. 7, sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell’ambito e/o della struttura dove si svolge il tirocinio):

  • diagnosi psicologica, anche mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati, per l’analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  • pratica del colloquio clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
  • partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
  • attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con:
    • disabilità
    • deficit neuropsicologici
    • deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative
    • disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche
    • disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM ecc.)
    • patologie croniche/degenerative
    • patologie specifiche dell’invecchiamento    
  • realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
  • interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
  • realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
  • applicazione di protocolli psicologici per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
  • interventi nell’ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e monitoraggio di attività finalizzante alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati;
  • realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
  • realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
  • progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
  • applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
  • applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
  • esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
  • attività psicodiagnostica;
  • costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.


e)    Validità del tirocinio
Qualora il tirocinante svolga il tirocinio al di fuori dai periodi per i quali è stato autorizzato dall’Università, detti periodi non potranno essere considerati validi ai fini della maturazione del semestre/annualità previsti.
 
f)    Servizio Civile Volontario (SCV)
Le attività svolte nell’ambito di un Progetto di Servizio Civile Volontario possono essere riconosciute dalla Struttura Didattica come attività di tirocinio a condizione che siano svolte nel pieno rispetto delle caratteristiche previste agli artt. 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione Regionale e previo parere positivo espresso dall’Ordine.
Il Servizio Civile Volontario deve esser svolto in sedi già dichiarate idonee come strutture di tirocinio.
È necessario in questo caso richiedere preventivamente in forma scritta, secondo le modalità stabilite dalla Struttura Didattica, l’autorizzazione a svolgere tali attività. La predetta richiesta, corredata dal Progetto di tirocinio individuale, deve essere presentata di norma almeno 3 mesi prima dell’inizio del periodo di SCV.
In caso di approvazione dovranno essere comunque rispettate le ulteriori previsioni contenute nel Regolamento Tirocini approvato dalla Struttura Didattica.

Art. 3   Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio


Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione Regionale, nonché possedere i seguenti requisiti:
a)    presenza di funzioni e prestazioni psicologiche all’interno delle attività svolte dall’intera struttura o da un suo specifico settore;
b)    possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, con riferimento alle figure professionali individuate dalla L. 170/03;
c)    deve essere garantita l’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
d)    i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti che, anche a prescindere dall’inquadramento contrattuale, svolgono attività professionali tipiche dello psicologo, con un contratto che preveda un impegno orario e una durata pari almeno all’impegno richiesto dall’incarico di tutorship, cioè almeno 20 ore settimanali per tutto il semestre;
e)    le strutture di tipo particolarmente complesso, organizzate in sotto-articolazioni e/o sedi operative dovranno garantire che il tirocinante effettui l’esperienza soltanto all’interno delle sotto-articolazioni organizzative e/o sedi operative in cui sia comunque assicurata l’attività del tutor;
f)    tutte le strutture di tirocinio,  già autorizzate ad accogliere tirocinanti, che intendano aggiungere una nuova sede operativa devono presentare domanda di autorizzazione inviando l’elenco dei tutor e il progetto di tirocinio, anche qualora fosse identico a quello già presentato.

L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

  • richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
  • richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall’Università.

Per le sedi di tirocinio all’estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti.
Le richieste presentate dalle strutture pubbliche e private alle Università per essere autorizzate quali sedi di tirocinio devono essere inviate utilizzando la modulistica allegata.
Le richieste presentate dalle strutture private sono valutate dall’Università di concerto con l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, i quali devono esprimere parere unanime.
Le richieste presentate dalle strutture pubbliche verranno valutate dalle Università e solo in caso di criticità saranno sottoposte, su iniziativa dell’Università, alla Commissione Paritetica e subordinate all’approvazione di quest’ultima.
Le richieste presentate dai Dipartimenti Universitari verranno valutate dall’Ordine degli Psicologi e solo in caso di criticità saranno sottoposte, su iniziativa dell’Ordine stesso, alla Commissione Paritetica e subordinate all’approvazione di quest’ultima. Tali progetti non potranno avere una durata superiore a 6 mesi se riguarderanno la sola ricerca di base.

Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e Università


Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra le Università di Bologna e di Parma e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3.
Tali convenzioni devono essere redatte  secondo le modalità indicate dai rispettivi Atenei e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nel presente documento, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.
Nel caso di strutture pubbliche e private la convenzione ha durata di 5 anni al termine dei quali le strutture dovranno presentare richiesta di rinnovo di convenzione con elenco tutor e progetti di tirocinio aggiornati.
Sarà impegno della struttura sede di tirocinio informare l’Ufficio Tirocini circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all’art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei tutor disponibili anche attraverso il sistema informatizzato attivato in base all’art. 5.
Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
Anche ai fini dell’efficacia e della validità della convenzione tra sede di tirocinio e Università, qualora il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la struttura dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione Regionale e tempestivamente comunicarlo alla Struttura Didattica. Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile sostituire il tutor, la sede di tirocinio ne dovrà dare immediata comunicazione alla Struttura Didattica per le valutazioni e i provvedimenti eventualmente conseguenti, che potranno comprendere anche la revoca della convenzione.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor


Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo da almeno tre anni.
I professionisti individuati come tutor che abbiano riportato sanzioni disciplinari non saranno autorizzati a svolgere il ruolo di tutor per i periodi di seguito elencati:

  • sanzione disciplinare dell’avvertimento: 12 mesi
  • sanzione disciplinare della censura: 18 mesi
  • sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 1 giorno e 3 mesi: 30 mesi
  • sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 6 mesi: 36 mesi
  • sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno: 48 mesi

Tutte le limitazioni temporali di cui sopra possono essere aumentate di 6 mesi qualora la violazione commessa dal professionista riguardi prestazioni professionali attinenti all’ambito in cui si colloca il progetto di tirocinio. Inoltre, tutte le limitazioni temporali di cui sopra possono essere aumentate di un periodo compreso tra 6 mesi e 18 mesi  qualora risulti che il professionista nei 5 anni precedenti abbia commesso ulteriori violazioni deontologiche.
Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
a)    introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico strumentale;
b)    programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
c)    verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
d)    svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell’esperienza;
e)    valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l’attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza;
f)    formazione del tirocinante all’applicazione del Codice Deontologico nella pratica professionale;
g)    applicazione dell’art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
Per un corretto monitoraggio dello svolgimento dei tirocini, l'Ordine ha predisposto un software che gestisce un repertorio di psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo e ne individua la disponibilità, in conformità con i criteri sopra indicati. Questa banca dati è accessibile all’Ufficio Tirocini il quale procede all’inserimento dei dati del tirocinante ed alla definizione del periodo di tirocinio e del tutor; il software, controllati i dati presenti nel data base, convalida o meno la richiesta del tirocinante e fornisce risposta scritta di accettazione del tirocinio, vincolante per l’avvio dello stesso.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante


Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell’Ateneo.
Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione Regionale ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio, la situazione all’Ufficio Tirocini che, sentito il parere dell’Ordine e dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt.  1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione Regionale non siano state rispettate, la Struttura Didattica, di concerto con l’Ordine, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 7 - Commissione Paritetica


È istituita una Commissione Paritetica composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, due rappresentanti designati dall'Università di Parma e quattro rappresentanti designati dall'Ordine degli Psicologi. In caso di aumento del numero dei membri, verrà comunque salvaguardata la rappresentanza paritetica.
La Commissione ha questi compiti:
a)    stabilire i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia dei tirocini, compresa la definizione dei criteri e le modalità di gestione degli strumenti adottati per la valutazione della qualità del tirocinio;
b)    affrontare le criticità che vengono evidenziate dalle Strutture Didattiche e/o dalle strutture convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
c)    affrontare le criticità che vengono evidenziate dai tecnici delle Strutture Didattiche e/o dell’Ordine in merito alla valutazione delle richieste  di convenzionamento delle sedi;
d)    valutare le richieste su cui l’Ordine e la Struttura Didattica abbiano, anche disgiuntamente, riscontrato elementi di criticità o, comunque, motivi di perplessità che ne rendano utile o consigliabile un esame congiunto;
e)    promuovere e organizzare l’aggiornamento per i tutor come previsto dalle Linee di indirizzo CNOP.

La Commissione Paritetica si riunisce presso la sede dell’Ordine degli Psicologi, in Strada Maggiore 24 a Bologna, e viene formalmente convocata dal Presidente dell’Ordine.

Art. 8 - Regolamento di tirocinio


Le Università di Bologna e di Parma adeguano il proprio Regolamento di tirocinio in Psicologia ai principi e alle disposizioni della presente Convenzione Regionale curando che esso recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali della Convenzione medesima.
In ogni caso, il regolamento specifica:
1)    modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture,
2)    indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale,
3)    indicazioni circa le coperture assicurative necessarie anche in caso di SCV,
4)    modalità per la presentazione delle domande di tirocinio,
5)    modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione,
6)    modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero,
7)    tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 9 - Norme finali e transitorie


Le previsioni di cui all’art. 2 che, nel rispetto del principio di continuità del tirocinio, precludono a chi abbia già svolto il tirocinio necessario per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo di ridurre a 6 mesi il periodo di tirocinio da svolgere per l’accesso all’esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo non si applicano ai tirocini della sezione B conclusi al 18/12/2010 sempre che venga conseguita l’abilitazione per l’iscrizione alla sez. B.
Qualunque attività di tirocinio curriculare e non curriculare svolta dopo il 18/12/2010 non potrà essere considerata valida ai fini del tirocinio professionalizzante.
Restano pertanto validi i tirocini professionalizzanti per l’iscrizione alla sez. A dell’Albo iniziati prima di tale data, in particolare anche quelli in cui venivano cumulate attività curricolari a valenza di tirocinio all’epoca definite ai fini dell’accesso all’Esame di Stato e tirocinio post-lauream. Ciò vale anche per i laureati provenienti da altra sede.

Eventuali nuove norme che interessino i contenuti della presente Convenzione Regionale saranno rivalutate dalla Commissione Paritetica solo in caso di significative necessità.

Testo perfezionato il 27.09.2016

Per il Dipartimento di Psicologia
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Prof. Vincenzo Natale

Per l’Università degli Studi di Parma
il Rettore
prof. Loris Borghi

Per il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Emilia-Romagna
dott.ssa Anna Maria Ancona