FAQ sul tirocinio professionalizzante

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Non si può dare un'indicazione esatta. La Commissione si riunisce una volta al mese e valuta i singoli progetti di tirocinio presentati dalle strutture, tenendo conto che il percorso deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di progressiva autonomizzazione e di un'adeguata competenza professionale da parte del tirocinante. Se il progetto non garantisce questi obiettivi per le modalità con cui si articola, la Commissione richiede un'integrazione, indicando i punti dove il progetto va ampliato. Più la struttura è veloce a ripresentare il progetto riformulato, più velocemente la Commissione potrà esprimere un parere.
  • 12 mesi continuativi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo, per un totale di 1000 ore.
  • 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo, per un totale di 500 ore.
Tra gli obblighi rientra soprattutto il rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Sì. La struttura ospitante delinea l’operatività ma nel rispetto dei principi sottoscritti nella Convenzione Ordine-Università.
Per iniziare il tirocinio è necessario aver conseguito la Laurea.
È richiesto un minimo di 20 ore settimanali, di norma frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali.
Sì. Il tirocinio annuale può essere svolto in due semestri.
Il tirocinio deve avere carattere continuativo salvo i casi eccezionali previsti dalla Convenzione Ordine/Università. In particolare, può essere sospeso in caso di maternità o paternità o gravi e documentati motivi.
L’Università valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini dell’Università e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
Sì. Può essere svolto in costanza con il rapporto di lavoro.
Pur non essendoci un divieto esplicito, si raccomanda di evitare confusione e sovrapposizione di ruoli a salvaguardia dell’utenza e del professionista stesso.
No, il tirocinio non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro.
Il tirocinio non preclude la possibilità di eventuali riconoscimenti di rimborsi spese o eventuali assunzioni in apprendistato di alta formazione (Decreto Legislativo 81/2015 - GPG 2016/1052).
No, la copertura assicurativa è fornita dall’Università.
No, è possibile ma non è obbligatorio.
Si, è possibile ma non è obbligatorio.