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Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna

Care Colleghe, cari Colleghi,

 

Vi informo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3075/2010, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare comminata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana ad un iscritto che aveva sottoposto ad osservazione psicologica una minore senza il consenso della madre, violando così l’art. 31 del Codice Deontologico.

Si tratta di una pronuncia di grande importanza anche in vista di una corretta interpretazione del citato art. 31 che - come noto – prevede che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.

In particolare, infatti, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistessero profili di contraddittorietà ed illogicità nella decisione già assunta dalla Corte d’Appello di Firenze che, con riferimento al caso di specie, aveva precisato come il consenso del genitore affidatario fosse necessario per tutte le prestazioni professionali, anche per quelle “sporadiche”.

Sul punto, occorre dunque ribadire che l’intervento psicologico di qualunque natura, anche se configurato come “consulenza” e non come intervento psicoterapeutico, non può comunque rientrare nella nozione di ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere anche in assenza dell’altro.

In ogni caso, stante la rilevanza del tema in argomento e del grande numero di esposti che pervengono all’Ordine proprio per denunciare violazioni disciplinari di questo genere, Vi ricordo che sul nostro sito sono contenute alcune linee guida redatte in collaborazione con i nostri consulenti legali proprio per aiutare i colleghi a districarsi nella complessa e delicata materia del consenso informato.

 

Cordialmente

Manuela Colombari