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Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,

 

è con soddisfazione che Vi comunico l’importante vittoria ottenuta dall’Ordine Professionale della Lombardia nella controversia in merito alla validità dei principi affermati dall’articolo 21 del Codice Deontologico.

Una recente sentenza del Tribunale Civile di Milano ha infatti espresso significative considerazioni circa l’applicabilità dell’art. 21 in base al quale, come noto, “lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento tipici della professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. E’ fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche”.

In particolare, la pronuncia in questione ha respinto il ricorso con cui alcuni counselor avevano tentato di limitare l’applicabilità di tale norma sostenendo che simili divieti non potrebbero “mai inficiare la libertà del professionista abilitato di insegnare e diffondere a chiunque le conoscenze scientifiche e tecniche inerenti all’uso degli strumenti della professione anche necessarie al compimento di atti tipici di una professione protetta (…)”.

Al contrario, il Tribunale ha ritenuto infondate le argomentazioni addotte a fondamento di una simile posizione ritenendo al contrario che il diritto alla libertà di insegnamento, sia pure  garantito dall’art. 33 della Costituzione, deve comunque essere bilanciato con altri principi di pari rilevanza costituzionale quale, ad esempio, la tutela della salute pubblica che potrebbe essere compromessa laddove soggetti privi della necessaria abilitazione professionale intendessero fare uso di strumenti e tecniche riservate per legge agli Psicologi.

Pertanto, come ben precisato dal Tribunale, “sarebbe davvero grave se si insegnasse ai terzi l’uso degli strumenti conoscitivi, in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore trattandosi della personalità di ciascun individuo (…)”.

Questi, in estrema sintesi, i profili essenziali di una controversia che ha portato ad un ulteriore riconoscimento per la nostra categoria e che si è conclusa con una significativa vittoria dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e della professione stessa.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti al testo integrale della pronuncia in questione (clicca qui), Vi saluto cordialmente.

 

Manuela Colombari