Care Colleghe, cari Colleghi,
Vi informo che a partire dal
1° luglio 2017 tutti i liberi professionisti che emettono fatture ai soggetti sotto indicati dovranno
applicare il meccanismo della Scissione dei pagamenti dell'IVA (Split Payment), ai sensi del D.L. 50/2017.
Gli Enti sottoposti allo Split Payment sono:
- tutte le Pubbliche Amministrazioni
- le società a controllo pubblico (controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni)
- le società controllate da società a controllo pubblico, direttamente o indirettamente
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana
In particolare, gli Psicologi liberi professionisti che emettono fatture per operazioni soggette ad IVA dovranno inserire nel documento la dicitura
"Operazione assoggettata a scissione dei pagamenti – split payment" ed il riferimento normativo
"Art. 17 ter DPR 633/1972".Lo Psicologo dovrà quindi emettere fattura comprensiva di IVA, ma il cliente (ovvero i soggetti sopracitati) pagherà solo l'importo della
fattura al netto dell'IVA e al netto della ritenuta d'acconto (ove applicabile).
L'IVA non incassata, così come già avviene per la ritenuta d’acconto, NON dovrà essere versata dallo Psicologo in quanto sarà versata direttamente dal cliente all'Erario.
In caso di dubbi sull’applicazione di tale adempimento Vi consiglio di chiedere conferma all’Ente verso il quale si deve emettere fattura.
Cordiali saluti,
Anna Ancona