Perché praticare la psicoterapia durante la specializzazione non significa essere psicoterapeuti

A cura della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi Regione Emilia-Romagna: Ruben Lazzerini (coordinatore), Ambra Cavina, Elisabetta Manfredini - Anno 2023

l tirocinio è parte integrante della formazione di ogni scuola di specializzazione in psicoterapia. E’  un momento importante in cui, in una situazione protetta e tutelata, l’allievo si mette alla prova nella “clinica sul campo”.

Il tirocinante non può definirsi psicoterapeuta, perché, anche se esercita la psicoterapia, essendo un allievo in formazione, lo può fare solo rigorosamente sotto supervisione di un didatta individuato dalla scuola.

L’art. 8 del Decreto 11 dicembre 1998 n. 509, riguardante i requisiti per il riconoscimento e l'attivazione di Scuole di Psicoterapia, definisce che la formazione e l'addestramento alla pratica sono parte integrante dei programmi didattici delle scuole di specializzazione, “…il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore  a 500, di cui almeno 100 dedicate al  tirocinio in strutture o servizi pubblici o  privati  accreditati, nei  quali  l'allievo  possa confrontare  la specificità  del  proprio  modello  di  formazione  con  la  domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza…". Lo stesso decreto prevede inoltre, all’art.12, che l'esame di specializzazione verta sulla presentazione e analisi di casi clinici trattati sotto supervisione. Pertanto, lo specializzando, per poter conseguire il diploma abilitante l'esercizio professionale in qualità di psicoterapeuta, deve presentare casi clinici seguiti da lui stesso in supervisione.

Lo psicologo che si sta formando per diventare Psicoterapeuta deve e quindi può, durante la formazione, praticare la psicoterapia ma sotto supervisione dei didatti.

In genere tutte le Scuole di Specializzazione prevedono, negli stessi programmi didattici, che a partire dal 3° anno gli allievi possano, sotto supervisione, seguire pazienti in psicoterapia.
Le Scuole, in relazione al proprio orientamento e ordinamento, possono presentare diverse modalità di supervisione (esempio: anno di corso di attivazione, individuale, di gruppo, diretta e/o indiretta, con didatti interni e/o esterni alla Scuola, monte ore, ecc.) ma, obbligatoriamente, tutte le Scuole prevedono programmi di supervisione.

Ogni azione clinica impegna fortemente la nostra responsabilità professionale da un punto di vista sia giuridico che deontologico, deve essere quindi chiaro che lo psicologo, essendo un allievo in formazione, fa Psicoterapia ma non è ancora Psicoterapeuta.  
Se dovesse definirsi come tale violerebbe gli articoli 8, 24, 39 del nostro Codice Deontologico:
Art. 8: Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, (…).
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Art. 24: “Lo psicologo (…) fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato (…).
Art. 39: Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza (…).

Questi principi deontologici sono coerenti alle indicazioni di legge in materia di tutela della persona e di riconoscimento dei suoi diritti, di considerazione dei limiti delle proprie competenze professionali. Avvalorano il diritto della persona ad essere informata, ad essere consapevole della proposta dell’intervento che la riguarda e ad esprimere il proprio consenso.
 
Inoltre lo “specializzando” che si dovesse definire Psicoterapeuta commetterebbe un “illecito amministrativo” (art. 498 C.P. usurpazione di titoli ed onori, reato depenalizzato) cioè violerebbe una norma del sistema giuridico italiano che prevede una sanzione pecuniaria comminata secondo le regole procedurali previste dalla Legge n. 689/81.

In conclusione è indispensabile specificare che è necessario all’acquisizione del titolo praticare la Psicoterapia in corso di specializzazione, nel rispetto delle modalità previste da ciascuna scuola, che il titolo di Psicoterapeuta si acquisisce (e quindi si può utilizzare) solo previo superamento dell'esame finale di abilitazione alla Psicoterapia e annotazione del titolo presso l'elenco apposito istituito presso l'albo professionale (legge 56/1989).  


Riferimenti normativi:
  • Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509: "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  
  • Legge 18 febbraio 1989, n. 56: "Ordinamento della professione di Psicologo" vedi anche Art.3 legge 56/89: “Esercizio dell’attività psicoterapeutica”.