Come richiedere un parere di congruità sull’onorario professionale

Le iscritte e gli iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna possono richiedere il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi alle prestazioni psicologiche rese, in attuazione dell’art. 7 della legge n. 49/2023 e dell’apposito regolamento pubblicato in calce a questa pagina.

Requisiti
Per poter richiedere il parere di congruità occorre:
  • essere iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna;
  • essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Albo;
  • non essere assoggettati, al momento della presentazione dell’istanza, alla sanzione disciplinare della sospensione all’esercizio della professione.
Procedura
Compilare il modulo disponibile in questa pagina e inviarlo dalla propria casella PEC all’indirizzo in.psico.er@pec.ordpsicologier.it 
Alla richiesta è necessario allegare:
  • documento di identità del richiedente
  • copia del preventivo rilasciato al cliente o, in mancanza, circostanziata esplicazione dei motivi per cui non è stato possibile redigerlo in forma scritta, nonché delle eventuali modalità diverse (es. comunicazioni elettroniche) con cui il preventivo è stato reso noto; 
  • copia del consenso informato alla prestazione e, ove previsto, del consenso al trattamento dei dati; 
  • relazione dettagliata sull’attività svolta, con indicazione del numero di sedute/incontri, della durata, della complessità, dell’eventuale urgenza, dell’eventuale somministrazione di test o strumenti psicodiagnostici, di eventuali colloqui con terzi, nonché ogni altro elemento utile alla valutazione; 
  • copia della fattura, della notula o del preavviso di parcella trasmessi al cliente, con specifica di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi riferiti all’intera prestazione; 
  • Copia della richiesta di pagamento inviata al cliente (PEC / raccomandata / e-mail)
  • Documentazione contrattuale (se esistente)
  • Eventuali comunicazioni intercorse con il cliente
  • Ogni altro documento ritenuto utile
Modalità e tempistiche
La valutazione sull’istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa al Consiglio dell’Ordine, previa istruttoria da parte della Commissione Pareri di Congruità
I termini di conclusione del procedimento per il rilascio del parere di congruità sono pari a 90 giorni dalla sua apertura. 
I termini sono sospesi nel caso di richieste di integrazione, dal momento della richiesta sino al deposito della documentazione o sino all’inutile decorso del termine assegnato per l’integrazione, ovvero nel caso di intervento della parte controinteressata.