- Iscrivermi all'albo
- Attivare la PEC (obbligatoria)
- Aggiornare foto e dati personali
- Pagare la quota annuale
- Essere annotati come psicoterapeuti
- Segnalare presunte attività irregolari in ambito psicologico
- Cercare/offrire studio
- Richiedere il tesserino
- Utilizzare la sala riunione dell'Ordine
- Richiedere il patrocinio, l’uso della sede o la lettera di sostegno
- Richiedere un parere di conformità per messaggio pubblicitario
- Segnalare una presunta pubblicità irregolare
- Certificare l’iscrizione all’Albo
- Richiedere l'accesso agli atti amministrativi
- Trasferirmi ad altro Ordine
- Cancellarmi dall'Albo
ECM
L'ECM – Educazione Continua in Medicina – è il sistema di aggiornamento del professionista sanitario.
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha esteso a tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione. Per maggiori informazioni sull'obbligo ECM e la posizione del nostro Ordine regionale consulta la pagina dedicata.
Ricordiamo che prima del 2020 erano soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).
I neo-iscritti all'Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine (Es: Se mi sono iscritta/o nell'anno 2023 il mio obbligo decorre dal 1° gennaio 2024). Visto che il sistema ECM è suddiviso in trienni, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per il triennio e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso (Es: Se per il triennio 2023-2025 sono previsti 150 ECM e io devo conseguire crediti solo per il 2024-2025 il mio obbligo sarà di 100 crediti).
Per conoscere con esattezza l’ammontare del proprio obbligo formativo individuale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/
Si precisa che eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo non saranno ritenuti validi e non saranno conteggiati sul Co.Ge.A.P.S.
Per informazioni sul Co.Ge.A.P.S. e sul sistema ECM consulta le pagine:
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha esteso a tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione. Per maggiori informazioni sull'obbligo ECM e la posizione del nostro Ordine regionale consulta la pagina dedicata.
Ricordiamo che prima del 2020 erano soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).
I neo-iscritti all'Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine (Es: Se mi sono iscritta/o nell'anno 2023 il mio obbligo decorre dal 1° gennaio 2024). Visto che il sistema ECM è suddiviso in trienni, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per il triennio e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso (Es: Se per il triennio 2023-2025 sono previsti 150 ECM e io devo conseguire crediti solo per il 2024-2025 il mio obbligo sarà di 100 crediti).
Per conoscere con esattezza l’ammontare del proprio obbligo formativo individuale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/
Si precisa che eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo non saranno ritenuti validi e non saranno conteggiati sul Co.Ge.A.P.S.
Per informazioni sul Co.Ge.A.P.S. e sul sistema ECM consulta le pagine: