Il Consiglio dell'Ordine

Il Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci con decreto del 30 luglio 2024, ha disposto lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e contestualmente ha nominato la dott.ssa Patrizia La Porta, su proposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, quale Commissario Straordinario.

Legge n. 56/89 - Art. 16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, puo' essere sciolto. Inoltre puo' essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale
dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facolta' di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non piu' di sei membri,
uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Per maggiori informazioni sul commissariamento consulta la news dedicata e leggi il decreto.
I Consigli territoriali sono composti da un numero variabile di membri (fino ad un massimo di quindici) in ragione del numero degli iscritti che rappresentano ed includono un Consigliere appartenente alla sez. B dell’Albo.
Il Consiglio viene eletto ogni quattro anni dagli iscritti e l’insediamento è ratificato con decreto del Ministro della Salute.

Ogni Consiglio territoriale elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ai quali, nel corso dei lavori, affida i diversi incarichi necessari.

Gli adempimenti di ordinaria amministrazione del Consiglio dell’Ordine sono:
  • amministrare il patrimonio;
  • provvedere alla compilazione dei bilanci e agli adempimenti fiscali;
  • curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • curare la tenuta dell’albo e provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni, trasmettendone annualmente copia al Ministero della Salute;
  • designare, quando richiesto, i suoi rappresentanti negli enti e nelle commissioni regionali e provinciali;
  • vigilare per la tutela del titolo professionale;
  • svolgere le attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione;
  • adottare i procedimenti disciplinari necessari (art. 12 L.56/89).