FAQ sulla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria
Ultimo aggiornamento 29.01.2025
La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 22/2019, ha previsto che gli studi professionali debbano comunicare di svolgere attività sanitaria al Comune competente per territorio. L’obiettivo di questo nuovo adempimento è di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.
Con la successiva Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 e la nota interpretativa del 30/09/2024 sono stati fissati i requisiti minimi che gli studi professionali devono rispettare e le modalità di invio della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Anche gli psicologi che svolgono attività sanitaria sono soggetti al rispetto dei requisiti e obbligati ad effettuare la comunicazione, fatte salve alcune eccezioni.
La novità della previsione normativa e la complessità ed eterogeneità del settore sanitario soggetto a tale nuovo adempimento hanno richiesto un lungo lavoro di carattere interpretativo ed applicativo da parte della Regione e della Consulta delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui anche il nostro Ordine fa parte. Per tale ragione è stato riconosciuto l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della DGR 1919/2023 relativamente all’istituto della Comunicazione. La nuova scadenza per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali è quindi stata fissata al 31 dicembre 2024.
I nuovi termini valgono sia per gli studi già esistenti al 20 dicembre 2023, ma anche per tutti quelli di nuova apertura, qualora non avessero ancora presentato la Comunicazione in attesa dei chiarimenti interpretativi annunciati dalla Regione, e per gli studi in corso di avvio negli ultimi mesi del 2024.
Rimangono valide a tutti gli effetti le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari interessati, se non rigettate formalmente dai Comuni.
Anche la scadenza per adeguarsi ai requisiti strutturali previsti è stata prorogata, per tutti gli studi già avviati entro l’anno 2024, al 31/12/2025.
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
Le FAQ della Regione sono pubblicate alla pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione
Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile, puoi contattare la Regione all'indirizzo comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it
In via transitoria, per tutti gli studi avviati entro l’anno 2024, per adeguarsi ai requisiti strutturali previsti la scadenza è stata prorogata al 31/12/2025.
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione (utilizzando il modulo 8) e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
Sono poi previsti ulteriori requisiti, che sono però applicabili solo se pertinenti all’attività effettivamente svolta. Per la nostra professione si applica solamente l'obbligo di pavimento lavabile (no moquette), in quanto considerato requisito minimo per tutti gli studi di qualunque professione sanitaria. Tuttavia, in caso di polistudio utilizzato anche da altri professionisti sanitari che devono sottostare a ulteriori requisiti specifici, dovuti al differente profilo professionale, lo studio deve dimostrare di possedere i requisiti più stringenti a garanzia della sicurezza dei pazienti.
Sono inoltre stati previsti dei vincoli relativi alla rotazione di diversi professionisti all'interno dello stessa stanza/locale visita. Leggi la FAQ seguente per tutte le informazioni.
** In attesa di una condivisione con i Comuni da parte della Regione, vanno rispettati i Regolamenti Edilizi Comunali e i Regolamenti Locali d’Igiene, se più stringenti della D.G.R. n.1919/2023 e relativa nota interpretativa.
Non è invece possibile la rotazione tra attività che presentano almeno una tipologia di rischio con quelle che non presentano nessuna tipologia di rischio, per esempio Psicologo con Psichiatra che utilizza farmaci.
Di seguito una tabella esplicativa:
Non è invece possibile la rotazione tra attività che presentano almeno una tipologia di rischio con quelle che non presentano nessuna tipologia di rischio, per esempio Psicologo con Psichiatra che utilizza farmaci.
Inoltre, non devono sussistere le condizioni previste dalla delibera 1156/2008:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale;
Queste condizioni infatti comporterebbero la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Con la successiva Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 e la nota interpretativa del 30/09/2024 sono stati fissati i requisiti minimi che gli studi professionali devono rispettare e le modalità di invio della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Anche gli psicologi che svolgono attività sanitaria sono soggetti al rispetto dei requisiti e obbligati ad effettuare la comunicazione, fatte salve alcune eccezioni.
La novità della previsione normativa e la complessità ed eterogeneità del settore sanitario soggetto a tale nuovo adempimento hanno richiesto un lungo lavoro di carattere interpretativo ed applicativo da parte della Regione e della Consulta delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui anche il nostro Ordine fa parte. Per tale ragione è stato riconosciuto l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della DGR 1919/2023 relativamente all’istituto della Comunicazione. La nuova scadenza per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali è quindi stata fissata al 31 dicembre 2024.
I nuovi termini valgono sia per gli studi già esistenti al 20 dicembre 2023, ma anche per tutti quelli di nuova apertura, qualora non avessero ancora presentato la Comunicazione in attesa dei chiarimenti interpretativi annunciati dalla Regione, e per gli studi in corso di avvio negli ultimi mesi del 2024.
Rimangono valide a tutti gli effetti le Comunicazioni già regolarmente presentate dai professionisti sanitari interessati, se non rigettate formalmente dai Comuni.
Anche la scadenza per adeguarsi ai requisiti strutturali previsti è stata prorogata, per tutti gli studi già avviati entro l’anno 2024, al 31/12/2025.
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
Abbiamo creato questa sezione di FAQ con l'obiettivo di aiutarti nella compilazione dei moduli.
Le FAQ della Regione sono pubblicate alla pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione
Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile, puoi contattare la Regione all'indirizzo comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it
Documenti utili:
- Proroga termini Prot. 30/09/2024.1095375.U Regione Emilia-Romagna
- Nota interpretativa Prot. 30/09/2024.1090990.U Regione Emilia-Romagna
- Circolare della Regione Emilia-Romagna dell'8 maggio 2024 (contenente le risposte ai quesiti che abbiamo trasmesso insieme alle altre professioni sanitarie, successivamente integrate dalla nota interpretativa del 30/09/2024)
- Delibera di Giunta Regionale 1919/2023
- Legge Regionale 22/2019
La Comunicazione deve essere presentata al Comune in cui ha sede lo studio/studio associato/polistudio esclusivamente attraverso la Piattaforma Accesso Unitario | Area Personale (lepida.it), direttamente (selezionando "persona fisica") o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a e munito di procura.
Una volta selezionato il Comune di riferimento, clicca sulla voce “SUAP – Modulistica attività produttive”, dal menù che comparirà seleziona la voce “AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” e successivamente la voce “Strutture sanitarie”.
Per completare la Comunicazione e procedere con l’invio della stessa è necessaria la firma digitale di chi compila il modulo online, ossia del professionista interessato o suo delegato. Occorre pertanto dotarsi di firma digitale (acquistabile anche per una singola firma ad un costo accessibile) o delegare un professionista/associazione (es. commercialista).
La Regione ha predisposto un apposito tutorial per l’inoltro della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Per quesiti di natura tecnica è attivo un Servizio regionale di assistenza nell'uso della piattaforma Accesso Unitario, di seguito il recapito: Regione Emilia Romagna – Lepida: 800 445 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30)
NB. La Regione ha confermato che l'obbligo ad utilizzare la piattaforma Accesso unitario, e non altri canali come la PEC ai SUAP, è dato da una Risoluzione del MISE (n. 212434 del 24 dicembre 2013) che riporta quanto segue: ... "Ne consegue che le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione possono avvenire tramite PEC soltanto nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica. Le imprese pertanto devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna amministrazione e non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC che infatti non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento."Una volta selezionato il Comune di riferimento, clicca sulla voce “SUAP – Modulistica attività produttive”, dal menù che comparirà seleziona la voce “AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” e successivamente la voce “Strutture sanitarie”.
Per completare la Comunicazione e procedere con l’invio della stessa è necessaria la firma digitale di chi compila il modulo online, ossia del professionista interessato o suo delegato. Occorre pertanto dotarsi di firma digitale (acquistabile anche per una singola firma ad un costo accessibile) o delegare un professionista/associazione (es. commercialista).
La Regione ha predisposto un apposito tutorial per l’inoltro della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Per quesiti di natura tecnica è attivo un Servizio regionale di assistenza nell'uso della piattaforma Accesso Unitario, di seguito il recapito: Regione Emilia Romagna – Lepida: 800 445 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30)
La scadenza per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è stata prorogata al 31 dicembre 2024. I nuovi termini si applicano a tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi:
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
* Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023;
- esistenti al 20/12/2023;
- equiparati a quelli esistenti (ai sensi della nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U);*
- avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa P.G.30/09/2024.1090990.U;
- in corso di avvio negli ultimi mesi del 2024.
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
* Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023;
Studi esistenti al 20 dicembre 2023
Per gli studi già attivi* al 20 dicembre 2023 (modulo 8 bis) i requisiti in deroga sono:- svolgere l’attività in una stanza di almeno 9 mq di superficie
- avere 1 servizio igienico
- disporre di uno spazio di attesa con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività
Per l'adeguamento ai requisiti il termine è il 31/12/2025.
NB. Gli studi già operanti al 20 dicembre 2023 possono fruire di tali specifiche deroghe strutturali fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia, condizione che obbliga ad essere in possesso anche dei requisiti edilizi inizialmente derogati. Si intende come "ampliamento di natura edilizia" ciò che determina un aumento di superficie (o di volume) o un intervento edilizio che, pur non ampliando superfici o volumi comporta la creazione di un nuovo studio, non il semplice caso di ristrutturazione interna senza modifica del numero degli studi. Eventuali modificazioni soggettive circa la titolarità dello studio, (ad esempio “subentro” di un professionista ad un altro) non richiedono l’adeguamento ai requisiti strutturali derogati ma la presentazione di una nuova Comunicazione.
* Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023.
Per gli studi aperti dopo il 20 dicembre 2023 (modulo 8 bis) i requisiti cogenti sono:NB. Gli studi già operanti al 20 dicembre 2023 possono fruire di tali specifiche deroghe strutturali fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia, condizione che obbliga ad essere in possesso anche dei requisiti edilizi inizialmente derogati. Si intende come "ampliamento di natura edilizia" ciò che determina un aumento di superficie (o di volume) o un intervento edilizio che, pur non ampliando superfici o volumi comporta la creazione di un nuovo studio, non il semplice caso di ristrutturazione interna senza modifica del numero degli studi. Eventuali modificazioni soggettive circa la titolarità dello studio, (ad esempio “subentro” di un professionista ad un altro) non richiedono l’adeguamento ai requisiti strutturali derogati ma la presentazione di una nuova Comunicazione.
* Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023.
Studi avviati successivamente al 20 dicembre 2023
- svolgere l’attività in una stanza di almeno 12 mq di superficie
- disporre di uno spazio di attesa con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività
Rispetto ai servizi igenici sono state identificate più fattispecie:
- SENZA PERSONALE DIPENDENTE:
- 1 solo servizio igienico se la struttura ha un massimo di 3 studi (locali visita)**
- 2 servizi igienici (distinti per utenti e professionisti) se la ha struttura 4 o più studi (locali visita)
- CON PERSONALE DIPENDENTE: 2 servizi igienici (distinti per utenti e professionisti) a prescindere dal numero di locali
Dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione (utilizzando il modulo 8) e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR 1919/2023 tenuto conto di quanto precisato dalla nota interpretativa della Regione del 30 settembre 2024.
Sono poi previsti ulteriori requisiti, che sono però applicabili solo se pertinenti all’attività effettivamente svolta. Per la nostra professione si applica solamente l'obbligo di pavimento lavabile (no moquette), in quanto considerato requisito minimo per tutti gli studi di qualunque professione sanitaria. Tuttavia, in caso di polistudio utilizzato anche da altri professionisti sanitari che devono sottostare a ulteriori requisiti specifici, dovuti al differente profilo professionale, lo studio deve dimostrare di possedere i requisiti più stringenti a garanzia della sicurezza dei pazienti.
Sono inoltre stati previsti dei vincoli relativi alla rotazione di diversi professionisti all'interno dello stessa stanza/locale visita. Leggi la FAQ seguente per tutte le informazioni.
** In attesa di una condivisione con i Comuni da parte della Regione, vanno rispettati i Regolamenti Edilizi Comunali e i Regolamenti Locali d’Igiene, se più stringenti della D.G.R. n.1919/2023 e relativa nota interpretativa.
Sì, sono stati previsti dei vincoli relativi alla rotazione di diversi professionisti sanitari all'interno dello stesso studio/locale visita, valevoli sia per gli studi esistenti che per i nuovi.
Per la nostra categoria, la rotazione è ammessa solo con altri professionisti sanitari che, come noi, NON PRESENTANO nessuno tra i seguenti fattori di rischio sanitario:
Per la nostra categoria, la rotazione è ammessa solo con altri professionisti sanitari che, come noi, NON PRESENTANO nessuno tra i seguenti fattori di rischio sanitario:
- Utilizzo Elettromedicali con parti applicate al paziente e collegati alla rete
- Attrezzature che richiedono sterilizzazione
- Utilizzo farmaci
- Rifiuti a rischio infettivo.
Non è invece possibile la rotazione tra attività che presentano almeno una tipologia di rischio con quelle che non presentano nessuna tipologia di rischio, per esempio Psicologo con Psichiatra che utilizza farmaci.
Di seguito una tabella esplicativa:

La DGR 53/2013 al punto 2.2. dell’allegato, prevede il divieto che in una struttura sanitaria siano svolte attività diverse da quelle sanitarie. La nota interpretativa PG 30.09.2024.1090990.U, in Tabella 1, prima riga, prima colonna, prevede che “la rotazione dei professionisti (valevole sia per gli studi esistenti che per i nuovi)” sia possibile “solo con altri professionisti sanitari”, tenuto conto di quanto disposto al “Punto 2.2 dell’Allegato alla D.G.R. 53/2013” e cioè che nelle strutture sanitarie (fattispecie generale in cui sono stati inclusi gli studi professionali soggetti a Comunicazione) possano essere svolte esclusivamente attività sanitarie. Ne deriva quindi che la rotazione dei professionisti è ammessa soltanto nel caso in cui questa avvenga tra soli professionisti sanitari e alle condizioni disposte dalla nota regionale soprarichiamata.
Alla voce “che le attività svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare quali attività” suggeriamo di indicare “Le attività previste dall’art. 1 della Legge 56/89” se sei psicologa/o, mentre se sei anche psicoterapeuta indica “Le attività previste dall’art. 1 e 3 della Legge 56/89”.
Se il tuo studio non ha una denominazione puoi semplicemente inserire “Studio della dott.ssa/del dott. Nome Cognome”.
NB. Nel caso di polistudio, visto che non prevede alcuna forma di associazione/società tra componenti (al contrario dello studio associato che è invece costituito sulla base di una Scrittura Privata o di un Atto Pubblico), non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Inoltre, non devono sussistere le condizioni previste dalla delibera 1156/2008:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale;
Queste condizioni infatti comporterebbero la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Inoltre, non devono sussistere le condizioni previste dalla delibera 1156/2008:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale;
Queste condizioni infatti comporterebbero la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Rispetto alla questione dello spazio d’attesa, la Regione (nella circolare dell'8 maggio 2024) non ha esplicitato che è requisito derogabile, tuttavia, accogliendo l’istanza posta dagli Ordini professionali, ha indicato quanto segue:
La delibera di Giunta 1919/2023 tra i requisiti cogenti individua un “Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative”. Pertanto, il professionista può individuare un locale attesa o un mero spazio attesa, collocandolo ove lo ritenga funzionale allo scopo. Tale locale/spazio deve essere adeguatamente arredato con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
Pertanto, spetta al professionista stabilire il numero di posti a sedere, tenuto conto delle modalità con le quali organizza la propria agenda degli appuntamenti.
Per eventuali chiarimenti in merito suggeriamo di rivolgersi direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune presso cui è situato lo studio.
La delibera di Giunta 1919/2023 tra i requisiti cogenti individua un “Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative”. Pertanto, il professionista può individuare un locale attesa o un mero spazio attesa, collocandolo ove lo ritenga funzionale allo scopo. Tale locale/spazio deve essere adeguatamente arredato con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
Pertanto, spetta al professionista stabilire il numero di posti a sedere, tenuto conto delle modalità con le quali organizza la propria agenda degli appuntamenti.
Per eventuali chiarimenti in merito suggeriamo di rivolgersi direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune presso cui è situato lo studio.
È sufficiente una planimetria dello studio in cui devono essere indicati il “layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi, la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areoilluminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A)”.
Non è necessario produrre una nuova planimetria qualora siano spostati gli arredi e non è necessario che la planimetria sia prodotta/elaborata da un “tecnico specializzato”.
Non è necessario produrre una nuova planimetria qualora siano spostati gli arredi e non è necessario che la planimetria sia prodotta/elaborata da un “tecnico specializzato”.
L’individuazione della fattispecie “nuovo studio” (attivato dopo il 20 dicembre 2023) è fondata sul contenitore studio, da intendersi come struttura
fisica, e non già sul professionista. Pertanto, nel caso in cui un professionista inizi la propria attività in un polistudio già operante il 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio è classificato come già esistente cui conseguono gli adempimenti e le scadenze previste per la fattispecie (modulo 8 bis).
Lo studio conserva la sua classificazione come già esistente anche in caso di modificazioni soggettive della titolarità dello studio, a condizione che il subentro non preveda ampliamenti della struttura ove è collocato lo studio. Quindi, nel caso in cui il professionista inizi l’attività dopo il 20 dicembre, ma subentrando nello studio di un collega che già operava prima del 20/12/2023, viene considerato studio già operante (modulo 8 bis).
Al contrario, il professionista che ha iniziato l’attività prima del 20/12/2023, ma che successivamente trasferisce il luogo di esercizio in altro studio non rientra nella fattispecie “studi già esistenti”, ma in quella degli studi avviati successivamente al 20/12/2023, pertanto deve presentare la Comunicazione utilizzando il Modulo 8.
NB. Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023.
fisica, e non già sul professionista. Pertanto, nel caso in cui un professionista inizi la propria attività in un polistudio già operante il 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio è classificato come già esistente cui conseguono gli adempimenti e le scadenze previste per la fattispecie (modulo 8 bis).
Lo studio conserva la sua classificazione come già esistente anche in caso di modificazioni soggettive della titolarità dello studio, a condizione che il subentro non preveda ampliamenti della struttura ove è collocato lo studio. Quindi, nel caso in cui il professionista inizi l’attività dopo il 20 dicembre, ma subentrando nello studio di un collega che già operava prima del 20/12/2023, viene considerato studio già operante (modulo 8 bis).
Al contrario, il professionista che ha iniziato l’attività prima del 20/12/2023, ma che successivamente trasferisce il luogo di esercizio in altro studio non rientra nella fattispecie “studi già esistenti”, ma in quella degli studi avviati successivamente al 20/12/2023, pertanto deve presentare la Comunicazione utilizzando il Modulo 8.
NB. Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023.
Il professionista che è subentrato successivamente al 20 dicembre 2023 in uno studio già in attività deve indicare nel modulo la data in cui è stato avviato lo studio e dichiarare che è subentrato nell’attività.
La Comunicazione deve essere inviata per tutti gli studi in cui il professionista svolge l'attività sanitaria, compresi quelli in cui opera in via residuale (es. 1 giorno al mese), indipendentemente dal titolo di possesso o di uso dello studio (affitto o sub-affitto, contratto di servizi o comodato d’uso gratuito, contratto di co-working...).
L’Istituto della Comunicazione è infatti strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all'Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione.
L’Istituto della Comunicazione è infatti strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all'Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione.
● Nel caso di studio associato: la comunicazione è unica, deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati e contenere i dati richiesti per ciascuno dei professionisti
● Nel caso di polistudio: la comunicazione deve essere presentata separatamente da ciascuno dei professionisti che operano nel polistudio. Non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Nota: lo studio associato è regolamentato in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti che definiscono la condivisione degli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
Nel polistudio invece più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.
● Nel caso di polistudio: la comunicazione deve essere presentata separatamente da ciascuno dei professionisti che operano nel polistudio. Non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
Nota: lo studio associato è regolamentato in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti che definiscono la condivisione degli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
Nel polistudio invece più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.
Sono previsti dei vincoli relativi alla rotazione di diversi professionisti sanitari all'interno dello stesso studio/locale visita, valevoli sia per gli studi esistenti che per i nuovi.
Per la nostra categoria, la rotazione è ammessa solo con altri professionisti sanitari che, come noi, NON PRESENTANO nessuno tra i seguenti fattori di rischio sanitario:
Per la nostra categoria, la rotazione è ammessa solo con altri professionisti sanitari che, come noi, NON PRESENTANO nessuno tra i seguenti fattori di rischio sanitario:
- Utilizzo Elettromedicali con parti applicate al paziente e collegati alla rete
- Attrezzature che richiedono sterilizzazione
- Utilizzo farmaci
- Rifiuti a rischio infettivo.
Non è invece possibile la rotazione tra attività che presentano almeno una tipologia di rischio con quelle che non presentano nessuna tipologia di rischio, per esempio Psicologo con Psichiatra che utilizza farmaci.
Inoltre, non devono sussistere le condizioni previste dalla delibera 1156/2008:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale;
Queste condizioni infatti comporterebbero la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
I polistudi introdotti e definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 1156/2008, presentano proprie specifiche caratteristiche organizzative che li differenziano dalle Società Tra Professionisti (STP). Essi, infatti, sono definiti come una modalità organizzativa di “esercizio dell’attività sanitaria [...] in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri”. La sopracitata delibera prevede inoltre che l’organizzazione del polistudio non deve comportare il coordinamento delle attività sanitarie e professionali, una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie, l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale. Tale definizione, che esclude in maniera esplicita ogni forma di associazione e di coordinamento tra i professionisti, elimina la possibilità che un polistudio possa essere organizzato nelle modalità di STP. La nota regionale Prot. 30/09/2024.1090990.U, conformemente ai richiamati provvedimenti regionali, in materia di polistudi, prevede che “Non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria”.
Ne deriva quindi che il Polistudio organizzato in STP è escluso dall’Istituto della Comunicazione, in quanto soggetto all’Autorizzazione sanitaria all’esercizio.
Ne deriva quindi che il Polistudio organizzato in STP è escluso dall’Istituto della Comunicazione, in quanto soggetto all’Autorizzazione sanitaria all’esercizio.
No, per i poliambulatori la Delibera di Giunta Regionale prevede una regolamentazione differente. Trattasi di strutture che per poter operare necessitano di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Pertanto se lavori presso un poliambulatorio non dovrai inviare alcuna Comunicazione. Suggeriamo tuttavia di verificare, confrontandoti con il Direttore sanitario/legale rappresentante del poliambulatorio, che la struttura presso cui operi corrisponda realmente a questa fattispecie.
La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, occorre riferirsi ai Regolamenti Edilizi Comunali e ai Regolamenti Locali d’Igiene, nonché ai requisiti generali previsti dalle norme regolamentari edilizie qualora le disposizioni comunali fossero più restrittive dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.1919/2023.
La Regione ha precisato che occorre riferirsi ai Regolamenti Edilizi Comunali e ai Regolamenti Locali d’Igiene, nonché ai requisiti generali previsti dalle norme regolamentari edilizie qualora le disposizioni comunali fossero più restrittive dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.1919/2023.
No.
La normativa sulla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è regionale e riguarda gli studi collocati sul territorio regionale. Verifica la normativa della Regione nella quale eserciti.
Sì.
No, la Regione ha chiarito che se faccio prestazioni sanitarie unicamente a distanza (ad esempio mediante collegamento con i pazienti in videoconferenza o mediante collaborazione con piattaforme di consulenza online) e non ho uno studio dedicato non devo effettuare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
No, la Regione ha chiarito che non sono tenuti alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i professionisti che esercitano un’attività non sanitaria (es. studi di psicologia del lavoro, ecc).
No, la Regione ha chiarito che non sono tenuti alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i professionisti che svolgono l'attività esclusivamente presso "la sede del cliente" (ad esempio: aziende, scuole, cooperative, abitazione dei pazienti, ecc.).
Non devi fare nulla. La Comunicazione conserva la propria validità e l’eventuale adeguamento ai requisiti è automaticamente spostato alla nuova scadenza stabilita con nota dirigenziale di proroga.
Visto che la competenza relativa alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è dei Comuni sulla base della normativa regionale, al momento l'indicazione è di rispettare i Regolamenti Edilizi Comunali e i Regolamenti Locali d’Igiene, nonché i requisiti generali previsti dalle norme regolamentari edilizie qualora le disposizioni comunali fossero più restrittive dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.1919/2023.
Previo approfondimento del tema in oggetto, è ragionevole ritenere che non possa contestarsi nulla al soggetto che, pur dovendo adempiere, non effettua la Comunicazione di cui all’art. 10 della legge regionale n. 22/2019. Le norme di riferimento ribadiscono il principio generale per cui le sanzioni amministrative devono essere espresse, tipiche e non applicabili in via retroattiva, mentre, con riferimento al caso di specie, la disciplina non prevede nulla, salvo ribadire l’importanza e l’obbligo della Comunicazione viste le sue finalità; pertanto, non sembra si possano esercitare forme di coercizione.
Chiarito quanto sopra, è comunque sempre ammesso per il Comune procedere a controlli delle attività sanitarie e, se presentassero condizioni tali da pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, co. 3, LR 22/2019), disporre la loro sospensione previa diffida all’esercente dell’attività sanitaria.
Chiarito quanto sopra, è comunque sempre ammesso per il Comune procedere a controlli delle attività sanitarie e, se presentassero condizioni tali da pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, co. 3, LR 22/2019), disporre la loro sospensione previa diffida all’esercente dell’attività sanitaria.