FAQ su novità e adempimenti normativi e fiscali

No, il 15 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli Iscritti ad Ordini professionali non possono svolgere prestazioni occasionali in quanto "l'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell'Albo”. 
In altre parole, anche per evitare il rischio sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, il possesso della Partita IVA è fondamentale per l’esercizio della professione di Psicologo.
Per maggiori informazioni puoi consultare il parere del consulente fiscale dell’Ordine, dott. Filippo Fabbrica.
L’art. 9 del D.L. n. 1/2012 (così come convertito dalla Legge n. 27/2012) ha abolito “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” che, dunque, devono ritenersi abrogate a partire dal 24 gennaio 2012. I previgenti tariffari sono comunque disponibili sul nostro sito web nella sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI, alla voce “Lavoro” > “Info fiscali” (clicca qui) in quanto non è escluso che essi possano comunque costituire un utile punto di riferimento per il professionista, sia pure non vincolante.
Il 13 agosto 2014 è entrato in vigore l’obbligo assicurativo a copertura dei rischi professionali per le professioni sanitarie. L'obbligo si applica a tutti coloro che esercitano la professione (anche a titolo volontario). E' inoltre obbligatorio comunicare gli estremi della polizza assicurativa al paziente, ai sensi della Legge n. 27/2012. Per i neo-iscritti sono attive convenzioni per la stipula dell'assicurazione, per maggiori informazioni consulta la pagina delle convenzioni.
Ciascun professionista è tenuto ad espletare i seguenti adempimenti nel corso del primo colloquio:
  • Pattuizione del compenso: il compenso per i servizi professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico con un “preventivo di massima” che dovrà essere “adeguato” all’importanza dell’opera e dovrà contenere l’indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Dal 29 Agosto 2017 è divenuto obbligatorio effettuare tale adempimento in forma scritta (o digitale). Per maggiori informazioni e relativa modulistica clicca qui.
  • Comunicazione degli estremi della polizza assicurativa e del relativo massimale: l’obbligo di possedere la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della professione è in vigore dal 13 agosto 2014.
  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali: si tratta del c.d. modulo sulla Privacy, per maggiori nformazioni e relativa modulistica clicca qui.
  • Consenso informato alla prestazione psicologica/psicoterapeutica: obbligo previsto dall’art. 24 del Codice Deontologico.

Per chi preferisse effettuare tutti gli adempimenti con un unico modulo, il CNOP ha reso disponibile il Modello Psy che contiene in un unico documento: l'informativa sulla privacy, il consenso informato all’intervento psicologico, la pattuizione scritta del compenso, la comunicazione degli estremi dell'assicurazione professionale e la comunicazione della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (clicca qui).

Tale adempimento è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali. La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento.
Il compenso per i servizi professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico con un “preventivo di massima” che dovrà essere “adeguato” all’importanza dell’opera e dovrà contenere l’indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).
Definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare molto difficoltoso per una professione come la nostra, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:
“Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito, reperibile nella sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI alla voce “Lavoro” > “Info fiscali” (clicca qui).
Sì, l’obbligo è in vigore per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Per conoscere le modalità e le scadenze consulta la pagina dedicata.
Per legge possono essere definite “prestazioni sanitarie”, quindi esenti IVA, le prestazioni di “diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Tuttavia, la voce più autorevole in materia (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini profilattici possono beneficiare dell’esenzione, in quanto l’obiettivo è di ridurre il costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.
Al fine di delimitare l’ambito di applicazione dell’esenzione occorre pertanto valutare quale sia lo SCOPO PRINCIPALE della prestazione e tale valutazione può essere fatta solo dal professionista coinvolto nel caso, coadiuvato "in contraddittorio" dal suo committente; solo il professionista, infatti, è in grado di  verificare se l’intervento - così come attuato nel caso specifico - presenta quei caratteri di “diagnosi, cura e riabilitazione” che rendono la prestazione non soggetta ad IVA. Se il professionista valuta che lo scopo principale della prestazione è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute di un essere umano (o di una collettività di esseri umani), la fattura dovrà essere emessa "esente IVA"; in caso contrario sarà necessario applicare l'IVA al 22%.
L´iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del "primo" compenso generato da prestazioni di natura libero professionale, ovvero senza vincolo di subordinazione, riconducibili all´attività di Psicologo.
Sono pertanto tenuti all’iscrizione, oltre ai titolari di Partita IVA, anche tutti coloro che svolgono l’attività sotto forma, ad esempio, di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co), intra-moenia, etc.
Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare l’apposita pagina del sito web dell’ENPAP (clicca qui).
Meglio intestare la fattura al genitore (o al soggetto) che commissiona il servizio ma scopriamo il perchè.
La fattura deve indicare, ai sensi dell'art.21 DPR 633/1972, "nome  e  cognome, residenza o domicilio del soggetto  ...  committente".  Il committente è colui che commissiona il servizio e che quindi funge da controparte contrattuale del prestatore del servizio (lo Psicologo).
Il committente è quindi parte di un contratto, che per la nostra legge civile, può avvenire solo tra maggiorenni. Quindi, se si intesta una fattura ad un minore (fatto abbastanza frequente nell'ambito sanitario), si compie una semplificazione/finzione per ragioni di comodità, identificando come committente e controparte contrattuale il minore, che per legge non può esserlo. Tuttavia, come prevede l'art.1425 del codice civile, il contratto concluso da chi è legalmente incapace di contrattare non è nullo ma annullabile ed è poco verosimile che, in una situazione non estrema, un genitore si rivolga al giudice per ottenere l'annullamento di tale rapporto.
Ciò detto, è evidentemente meglio intestare la fattura al genitore (o al soggetto) che commissiona il servizio e, per adempiere il dettato legislativo, che richiede di precisare natura, qualità e quantità della prestazione, inserire nella descrizione della fattura che la prestazione è stata resa a beneficio del minore.