FAQ - I comportamenti corretti di Psicologi e Psicoterapeuti

Gli Psicologi e gli Psicoterapeuti iscritti all’Albo Professionale, nello svolgimento della loro attività professionale, sono vincolati dai precetti del Codice Deontologico (C.D.) degli Psicologi Italiani, che regolano anche il rapporto con i Cittadini.

Per l’Emilia-Romagna, puoi inserire il suo nome nella sezione albo del nostro sito https://www.ordinepsicologier.it/it/albo
Se non trovi alcun risultato, puoi effettuare la stessa ricerca sul sito del Cnop (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) al link https://areariservata.psy.it/albonazionale/ricerca
Lo psicologo è un professionista sanitario che ha conseguito la laurea di 5 anni; è iscritto all’Ordine degli Psicologi ed è abilitato alla professione.
Lo psicoterapeuta è un professionista che dopo l’abilitazione di psicologo/medico ha conseguito una formazione quadriennale in psicoterapia.
Lo psichiatra è un medico con specializzazione in psichiatria. Ogni psichiatria può essere anche psicoterapeuta.
Il counselor non è una figura riconosciuta e non può svolgere attività di counseling psicologico.
Il counseling psicologico è ascolto e sostegno per una definizione dei problemi e il raggiungimento di una condizione di benessere. Lo scopo del counseling è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto in tutti i contesti della sua vita: affettiva, relazione, valoriale, lavorativa.
Fare counseling senza essere iscritti all’Ordine degli Psicologi è abuso di professione.
Lo psicologo, per formazione sia passata che continua, ha acquisito specifiche conoscenze sul comportamento umano e può mettere a disposizione la sua professionalità a chi può averne bisogno per migliorare la propria capacità di comprendere se stesso e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole ed efficace. Lo psicologo nei suoi interventi professionali è tenuto a promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. (art. 3 C.D.)
No, solo gli psicoterapeuti iscritti all’Elenco degli Psicoterapeuti. Psicoterapeuti, infatti, sono gli psicologi (o medici) che hanno fatto una ulteriore e specifica formazione per fare psicoterapie presso una delle Scuole di Specializzazione riconosciute dal M.I.U.R..
Gli psicologi che hanno terminato la formazione come psicoterapeuti sono iscritti nell’apposito Elenco a cura dell’Ordine degli Psicologi e ne viene fatta annotazione anche nell’Albo visionabile sul sito stesso.
Per formazione, lo psicologo è consapevole del fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; proprio per questo ha il dovere di prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici del cliente/paziente, onde evitare di influenzarlo e di utilizzare indebitamente la sua fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza e fragilità indotte dal disagio. (art. 3 C.D.) Ciò vuol dire che lo psicologo/psicoterapeuta ha il dovere di aiutare il cliente/paziente ad essere più consapevole delle proprie idee, dei propri bisogni e desideri, delle proprie risorse e dei propri limiti, della realtà che lo circonda in modo che egli possa meglio auto-determinarsi, nel rispetto dunque delle sua individualità e soggettività.  (art. 4 C.D.)
C’è da tenere presente che il fondamento etico del C.D. degli Psicologi riprende i principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Lo psicologo/psicoterapeuta ha il dovere di non operare “discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.”  (art. 4 C.D.)
I metodi elaborati dalla psicologia scientifica sono tanti e si fondano su diverse teorie. Ciascun metodo è caratterizzato da propri e specifici strumenti teorico-pratici che sono stati verificati e vagliati dalle comunità scientifiche.
Lo psicologo/psicoterapeuta ha il dovere di usare solo quegli strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito una adeguata competenza e su cui continua a formarsi ed aggiornarsi. Egli deve essere in grado di indicarne le fonti e i riferimenti scientifici. (art. 5 C.D.)
Lo psicologo/psicoterapeuta ha altresì il dovere di riconoscere i limiti delle proprie competenze e di non suscitare nel cliente/paziente aspettative infondate. (art. 5 C.D.)
Lo Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Egli non può rivelare a nessuno notizie, fatti o informazioni apprese dal cliente/paziente nel rapporto professionale con lui, neanche può informare alcuno circa le prestazioni professionali effettuate o programmate. (art. 11 C.D.)  Ciò vuol dire che lo Psicologo/Psicoterapeuta non può dare nessuna informazione - neanche a eventuali familiari o amici che dovessero contattarlo – sia su ciò che il cliente/paziente gli dice, sia sul fatto che quella persona è o è stato un suo cliente/paziente.
Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha inoltre il dovere di informare, sin dalla fase iniziale del rapporto professionale, il cliente/paziente di questo suo obbligo al segreto. (art. 24 C.D.)
Sin dalla fase iniziale del rapporto professionale, lo Psicologo ha il dovere di informare con chiarezza il cliente/paziente circa le sue prestazioni e il suo modus operandi, in modo che egli possa esprimere su di esse un consenso informato. Perciò lo Psicologo/Psicoterapeuta è tenuto a dare informazioni sulle finalità e le modalità delle sue prestazioni, sul proprio ruolo e le proprie competenze, sui rischi e disagi  nonché sui benefici che potrebbero derivare dal trattamento; è tenuto altresì a fornire indicazioni circa la durata, i tempi e i costi.
Il cliente/paziente ha inoltre il diritto a chiedere chiarimenti in qualsiasi momento del rapporto professionale nonché a revocare il consenso. (art. 24 C.D.)
Lo Psicologo/Psicoterapeuta offre le sue competenze professionali al servizio del cliente/utente e per questo riceve un compenso in denaro pattuito sin dall’inizio del rapporto professionale. Questo non solo è l’unico scambio consentito ma anche quello che pareggia il dare e l’avere tra Psicologo/Psicoterapeuta e cliente/paziente.
Infatti per gli stessi fondamenti etici che gli chiedono il rispetto della persona del suo cliente/paziente, lo Psicologo/Psicoterapeuta non può e non deve assicurare alcun vantaggio aggiuntivo né per sé né per i suoi familiari, in nessuna forma (regali o favori). ( (artt. 22, 28 e 30 C.D.)
Lo Psicologo/Psicoterapeuta ha il dovere di proporre al cliente/paziente l’interruzione del rapporto professionale quando constata che egli non trae alcun beneficio dalle sue prestazioni e valuta ragionevolmente che non ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Tale interruzione è una proposta che normalmente è auspicabile che sia discussa  e decisa insieme.
In questi casi il cliente/paziente può chiedere allo Psicologo/Psicoterapeuta informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. (art. 27  C.D.)
L’oggetto delle prestazioni psicologiche è il benessere della persona che chiede aiuto o cura. Questo è possibile se tra Psicologo/Psicoterapeuta e cliente/paziente vi è una adeguata distanza emotiva che consenta allo Psicologo/Psicoterapeuta di rimanere obiettivo e teso al dare, senza la tentazione di tutelare interessi sentimentali e sessuali propri o di altri che non siano la persona che sta aiutando. La distanza emotiva, infatti, è resa possibile anche dal fatto che lo Psicologo/Psicoterapeuta non sia coinvolti in rapporti affettivo-sentimentali o sessuali non solo con il cliente/paziente, ma anche con suoi familiari e amici, poiché tali rapporti possono generare, anche inconsciamente, confusione di ruoli e nuocere al rapporto professionale. Per questo lo psicologo ha il dovere di evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata. (art. 28 C.D.)
Lo Psicologo/Psicoterapeuta è responsabile dei suoi atti professionali e di eventuali danni direttamente derivanti da essi (Art. 3 C.D.)  nonché di tutti quei comportamenti che violano i precetti del Codice Deontologico. In questi casi, il cliente/paziente può rivolgersi all’Ordine degli Psicologi in cui lo Psicologo/Psicoterapeuta è iscritto perché il Consiglio ne valuti il comportamento e eventualmente lo sanzioni, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L. 56/89.