FAQ sui crediti ECM

Domande frequenti sull'obbligo ECM e la sua applicazione

Si ricorda a chi aveva un debito formativo per il triennio 2020-2022 che lo spostamento dei crediti è consentito fino al 30 giugno 2024. Maggiori informazioni al link https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/500
Per altre informazioni sugli ECM consulta le pagine dedicate. Per eventuali dubbi sul funzionamento del Co.Ge.APS o sulle regolamentazioni ECM puoi scrivere a ecm@ordinepsicologier.it


La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha esteso a tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022, indipendentemente dall’ambito lavorativo, dall’effettivo esercizio della professione o dalla sezione (sezione A "psicologi" e sezione B "dottori in tecniche psicologiche"). Per maggiori informazioni sull'obbligo ECM e la posizione del nostro Ordine regionale consulta la pagina dedicata.
Ricordiamo che prima del 2020 erano soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).
Clicca qui per sapere come dichiarare la data di decorrenza del tuo obbligo ECM sul Co.Ge.APS.
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha esteso a tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione.
I neo-iscritti all'Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo ECM decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine (Es: Se mi sono iscritta/o nell'anno 2023 il mio obbligo decorre dal 1° gennaio 2024).
Visto che il sistema ECM è suddiviso in trienni, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per il triennio al netto di eventuali riduzioni e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso (es. Se per il triennio 2023-2025 sono previsti 150 ECM e io devo conseguire crediti solo per il 2024-2025 il mio obbligo sarà di 100 crediti). Per verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
Attenzione: i crediti conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo NON sono validi e non saranno conteggiati sul CoGeAPS.
Se sei un re-iscritto all'Albo consulta la FAQ seguente.
In merito alla decorrenza dell’obbligo ECM per i professionisti che si cancellano dall’Albo e si re-iscrivono successivamente, il nostro Ordine si è sempre attenuto alla disposizione riportata al paragrafo 1.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, che recita “L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine”.
Tuttavia recentemente Agenas ci ha comunicato che “la questione relativa alla cancellazione/reiscrizione all'Ordine professionale sarà posta all'attenzione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, al fine di fornire un indirizzo interpretativo ufficiale”.
Non appena saranno disponibili nuove informazioni in merito forniremo agli iscritti tutti gli aggiornamenti del caso.
Sì, la Commissione nazionale per la formazione continua, riunitasi il 9 dicembre 2021, ha evidenziato che “la sanzione della sospensione comminata dagli Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l’assolvimento dell’obbligo formativo”.
Fermo restando che l’obbligo di formazione continua deriva dall’art.5 del Codice deontologico degli psicologi italiani, al momento la disciplina del sistema ECM non prevede esonero per tali posizioni. Rimane il principio che la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per mantenere aggiornate le competenze per lo svolgimento della professione in un prossimo futuro.
L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti ECM fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni individuali. Sono tuttavia state confermate numerose riduzioni, clicca qui per maggiori informazioni.
Per verificare il tuo effettivo obbligo personale triennale devi accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
Si precisa infine che è necessario assolvere in qualità di partecipante di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo individuale triennale. Il restante 60% può essere maturato anche tramite le seguenti tipologie: Docenze in eventi ECM, Tutoraggio individuale, Pubblicazioni scientifiche, Studi e Ricerche, Crediti esteri e Autoformazione (max 20%).
Sì, hanno diritto a una riduzione dei crediti ECM del triennio 2023-2025 i professionisti residenti e/o che hanno svolto la loro attività professionale:
Per informazioni sulla riduzione relativa all’alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023 clicca qui: https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/501
Per informazioni sulla riduzione relativa all’alluvione in Toscana di novembre 2023 clicca qui: https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/519
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti (fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni individuali) ma è stato ridotto a 120 per la costruzione del dossier formativo di gruppo del CNOP (qui trovi maggiori informazioni).
L'obbligo formativo individuale del triennio è stato ulteriormente ridotto di 1/3 a tutti i professionisti sanitari grazie al cosiddetto "bonus covid". Per maggiori informazioni consulta la FAQ dedicata.
Per verificare il tuo effettivo obbligo personale triennale devi accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
Si precisa infine che è necessario assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. Il restante 60% può essere maturato tramite le seguenti tipologie: Docenze in eventi ECM, Tutoraggio individuale, Pubblicazioni scientifiche, Studi e Ricerche, Crediti esteri e Autoformazione (max 20%).
La Legge di conversione del DL milleproroghe (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata in GU n. 49 del 27-02-2023 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 era possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro il 2022 e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
L’acquisizione dei crediti era consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” entro il 31 dicembre 2023 e lo spostamento dei crediti dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024.
Lo spostamento dei crediti dei corsi del 2023 al triennio 2020-2022 non è infatti automatico, ma deve essere effettuato personalmente accedendo al portale del Co.Ge.APS nella sezione “Spostamento Crediti”. Maggiori informazioni nella FAQ “Come faccio a spostare i crediti conseguiti nel 2023 al triennio precedente?”.
Ricordiamo infine che i provider hanno 90 giorni di tempo per trasmettere ad Agenas/Co.ge.aps i crediti maturati con la frequenza di un corso. I 90 giorni a disposizione non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine accreditamento/evento). Per i corsi FAD con data fine evento pari al 31/12/2023 occorrerà pertanto attendere i primi mesi del 2024 per poter visualizzare i crediti sul Co.Ge.APS ed effettuare lo "Spostamento Crediti" al triennio 2020-2022.
Accedi al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e seleziona la voce “Spostamento Crediti”. Alla voce Triennio seleziona “Dal 2023-2023 al 2020-2022” e successivamente seleziona dall’elenco sottostante i corsi che vuoi spostare al triennio 2020-2022.
L’acquisizione dei crediti utili per sanare l'obbligo del triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” entro il 31 dicembre 2023 e lo spostamento dei crediti dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024.
Ricordiamo che dovrai attendere che i corsi svolti nel 2023 siano visibili sul Co.Ge.APS per poterli spostare utilizzando la procedura descritta sopra.
I Provider hanno infatti 90 giorni di tempo dalla data di fine evento per trasmettere ad Agenas/Co.Ge.APS i crediti maturati con la frequenza di un corso. Per i corsi FAD con data fine evento pari al 31/12/2023 occorrerà pertanto attendere i primi mesi del 2024 per poter visualizzare i crediti sul Co.Ge.APS ed effettuare lo "Spostamento Crediti" al triennio 2020-2022.
La Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere l’attività professionale durante l’emergenza Covid il bonus ECM grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022.
Il Co.Ge.A.P.S ha applicato automaticamente la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus è visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Per verificare il tuo effettivo obbligo personale triennale devi accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
No, i Provider ECM (i soggetti che possono accreditare i corsi), entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato, hanno l'obbligo di trasmettere i crediti maturati dal singolo professionista al Co.Ge.APS che li registra direttamente. In caso di FAD asincrona i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento). Visto che i tempi tecnici di registrazione da parte del Co.Ge.A.P.S. possono essere molto lunghi, consigliamo di attendere prima di segnalare eventuali mancate registrazioni e di conservare sempre gli attestati ECM.
I Provider ECM hanno l'obbligo di trasmettere ad Agenas/Co.Ge.APS i crediti maturati dal singolo professionista entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato. In caso di FAD asincrona i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento). È inoltre possibile che i crediti compaiano sul Co.Ge.APS con qualche settimana/mese di ritardo, suggeriamo pertanto di attendere prima di segnalare la mancata registrazione e di conservare sempre gli attestati ECM.
L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.APS di seguito il link diretto https://application.cogeaps.it/login/
Ricordiamo che il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione). L’area riservata è quindi accessibile esclusivamente con SPID o CIE.
Ricordiamo che per l’erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all’accesso. Ulteriori informazioni su come accedere correttamente sono pubblicate nell'apposita guida redatta dal Co.Ge.APS al link https://www.cogeaps.it/wp-content/uploads/2022/07/Guida-Utente-Accesso-CoGeAPS_SPID.pdf
Riprova l’accesso dal link https://application.cogeaps.it/login/, tentando anche più volte o da diversi browser (chrome, firefox…) in quanto il sistema ogni tanto può dare qualche problema tecnico. Ulteriori informazioni su come accedere correttamente sono pubblicate nell'apposita guida redatta dal Co.Ge.APS al link https://www.cogeaps.it/wp-content/uploads/2022/07/Guida-Utente-Accesso-CoGeAPS_SPID.pdf
Se il problema di accesso dovesse riproporsi nonostante ripetuti tentativi e sei sicura/o che lo SPID funzioni correttamente su altri siti web, puoi di segnalare il problema tecnico alla segreteria del Co.Ge.APS all’indirizzo ecm@cogeaps.it affinché possano approfondire la problematica specifica. Non essendo una piattaforma di proprietà dell’Ordine, infatti, non ci è possibile intervenire direttamente per verificare il problema.
Affinché lo stato risulti “certificabile” è necessario soddisfare due condizioni:
  1. Aver conseguito tutti i crediti previsti dal proprio obbligo formativo individuale del triennio.
  2. Aver conseguito almeno il 40% dei crediti del proprio obbligo triennale individuale frequentando corsi accreditati ECM (di qualsiasi tipologia, sia online che in presenza, sia FAD asincrona che sincrona, senza limitazioni) rivestendo il ruolo di partecipante.
Come riportato sulla piattaforma del Co.Ge.APS, infatti, “Per essere certificabili, oltre a soddisfare l’obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante”. Il restante 60% può essere maturato anche tramite le seguenti tipologie: Docenze in eventi ECM, Tutoraggio individuale, Pubblicazioni scientifiche, Studi e Ricerche, Crediti esteri e Autoformazione (max 20%). Nelle FAQ seguenti puoi trovare maggiori dettagli sulle singole attività.
Una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS vedrai la seguente schermata:

cogeaps

Il numero a destra all’interno del cerchio (in questo esempio 80) corrisponde al totale dei crediti che devi conseguire per il triennio, il tuo obbligo formativo individuale.
Il numero a sinistra all’interno del cerchio (in questo esempio 60) corrisponde al totale dei crediti già conseguiti e registrati sul Co.Ge.APS.
Dopo il grafico puoi trovare maggiori dettagli relativi agli esoneri, esenzioni e riduzioni di cui hai avuto diritto e ai crediti già registrati nella piattaforma.
Sull’attestato ECM e sul Co.Ge.APS sono pubblicati il codice del provider (id provider) e il codice evento (id evento), oltre alla data del corso e al numero di ECM. In caso di dubbi verifica che entrambi i codici corrispondano.
La dicitura riportata sulla piattaforma del Co.Ge.APS “Per essere certificabili, oltre a soddisfare l’obbligo formativo individuale del triennio è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante” significa che almeno il 40% del proprio obbligo triennale individuale deve essere acquisito frequentando corsi accreditati ECM (di qualsiasi tipologia, sia online che in presenza, sia FAD asincrona che sincrona, senza limitazioni) rivestendo il ruolo di partecipante. Il restante 60% può essere maturato anche tramite le seguenti tipologie: Docenze in eventi ECM, Tutoraggio individuale, Pubblicazioni scientifiche, Studi e Ricerche, Crediti esteri e Autoformazione (max 20%). Nelle FAQ seguenti puoi trovare maggiori dettagli sulle singole attività.
No, la FAD ECM è valevole esattamente come i corsi “residenziali” e non c’è un limite massimo di crediti ECM acquisibili tramite la formazione online. Devi tuttavia assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del tuo fabbisogno formativo triennale.
In seguito alla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) del 10 giugno 2020 con la quale è stato esteso a tutti gli Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022 (per maggiori informazioni sull'obbligo ECM e la posizione del nostro Ordine regionale consulta la pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/obbligo-ecm), la piattaforma del Co.Ge.APS sta richiedendo a tutti gli Psicologi (iscritti all'Albo prima dell'anno 2019) di dichiarare la decorrenza del proprio obbligo ECM.
Ricordiamo infatti che prima del 2020 erano soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).
Il messaggio visualizzato sul Co.Ge.APS è il seguente:
"Gentile Professionista, il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. ordinariamente calcola la decorrenza dell'obbligo ECM in base alla data di iscrizione all'Ordine professionale e i crediti eventualmente acquisiti precedentemente all'iscrizione non sono utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo antecedente l'iscrizione. La legge 3/2018 e le decisioni della Commissione Nazionale hanno fissato la decorrenza per gli Psicologi che precedentemente non svolgevano attività sanitaria al 01/01/2020. Se lo desidera, può fornire al Co.Ge.A.P.S. una data diversa di decorrenza dell'obbligo ECM calcolato, in modo che il sistema informatico calcoli un precedente obbligo formativo, ma le ricordiamo che fornire una data antecedente è una facoltà e scelta individuale. L'indicazione di obbligatorietà alla formazione ECM in anni antecedenti alla data calcolata è una scelta non piu' modificabile, per cui la invitiamo a compilare il campo solo quando si è sicuri della scelta, consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Se ha dubbi sulla data di decorrenza del suo obbligo formativo ECM, la invitiamo a contattare il suo Ordine di appartenenza. ATTENZIONE! L'obbligo formativo decorre e i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a quello inserito nella form. Grazie della collaborazione Attenzione! La tua data di decorrenza dell'obbligo ECM attuale è "01/01/2020". Desideri dichiarare una data differente?”

COSA FARE?
  • Tutti coloro che prima del 2020 non avevano alcun obbligo ECM dovranno confermare la data di decorrenza 01/01/2020. I crediti relativi ai trienni precedenti saranno annullati e il sistema attesterà che il professionista non era soggetto all’obbligo ECM prima del 2020. Per confermare spuntare la voce “Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM” e cliccare sul bottone "Invia richiesta".
  • Chi invece aveva già conseguito crediti nei trienni precedenti perché obbligato in virtù del rapporto di lavoro con il SSN o strutture private accreditate/convenzionate deve dichiarare una data precedente per convalidare gli ECM acquisiti prima del 2020. Dopo aver inserito la data nel campo "Data iscrizione precedente" cliccare sul bottone "Invia richiesta". Precisiamo che il sistema calcola la decorrenza dell’obbligo a partire dal 1° gennaio successivo alla data inserita nel form, pertanto:
      • Se viene inserita la data di iscrizione all’Ordine il sistema convaliderà tutti i crediti conseguiti dal professionista a partire dal 1° gennaio successivo all’anno di iscrizione.
      • Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall’anno 2011 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2010. 
      • Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall’anno 2014 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2013. 
      • Se si desidera che vengano mantenuti validi tutti i crediti a partire dall’anno 2017 si dovrà inserire nel form la data del 31.12.2016.
Ricordiamo che l’accesso al Co.Ge.APS è ora consentito solo tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
In caso di dubbi sulla dichiarazione da effettuare, situazioni particolari o dichiarazioni rilasciate in maniera errata è possibile contattare i nostri uffici al numero 051.263788 o all’indirizzo ecm@ordinepsicologier.it
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Le sanzioni previste dalla Legge n. 56/89 che regola la professione di psicologo sono: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione.
Siamo in attesa di indicazioni in merito da parte del CNOP. Le informazioni relative verranno messe a disposizione degli iscritti del nostro Ordine tramite sito e newsletter appena disponibili. Fermo restando l’invito ad adempiere agli obblighi ECM anche utilizzando le opportunità gratuitamente fornite dal nostro Ordine pubblicate alla pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/e-learning, vi invitiamo a non inviare ulteriori domande individuali in relazione alle possibili conseguenze del mancato assolvimento per non rallentare i tempi di risposta da parte degli uffici. La collaborazione di tutti è essenziale al miglior servizio alla categoria.

Vi potrebbero tuttavia essere anche conseguenze sul piano assicurativo visto che i Decreti attuativi della c.d. Legge Gelli prevedono limitazioni della copertura o maggiorazioni dei premi da versare a carico dei professionisti non in regola con i crediti ECM.
In particolare la “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, all’Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), prevede:
“1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
No, non è possibile spostare i crediti in eccesso nel triennio successivo, tuttavia la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) con delibera 2/2023 ha confermato la disposizione che prevede una riduzione automatica dell'obbligo ECM del triennio 2023-2025 per coloro che nel triennio precedente hanno conseguito un determinato numero di crediti, in particolare:
  • Riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
  • Riduzione di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
La riduzione è già registrata sulla piattaforma del Co.Ge.APS.
No, perché i Provider ECM hanno l'obbligo di trasmettere ad Agenas/Co.Ge.APS i crediti maturati dal singolo professionista entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato. Inoltre, in caso di FAD asincrona, i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento).
Pertanto i crediti potrebbero comparire sul Co.Ge.APS anche dopo marzo 2024, ma se sono relativi a corsi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2023 potranno essere spostati al triennio 2020-2022 entro il 30 giugno 2024. Suggeriamo in ogni caso di conservare sempre gli attestati ECM.
Ricordiamo infine che lo spostamento dei crediti non è automatico, ma deve essere effettuato personalmente accedendo al portale del Co.Ge.APS nella sezione “Spostamento Crediti”. Maggiori informazioni nella FAQ “Come faccio a spostare i crediti conseguiti nel 2023 al triennio precedente?”.
Serve per richiedere il caricamento dei crediti conseguiti partecipando ad eventi accreditati qualora il Provider ometta di effettuare la trasmissione obbligatoria.
Per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere eseguita autonomamente dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
Come previsto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.13, nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all’evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può segnalare al Co.Ge.A.P.S. la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l’istanza di segnalazione di una partecipazione mancante, è necessario allegare alla form di autocertificazione generata dal sistema l’attestato ECM dell’evento e le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.
Pertanto è necessario rivolgersi al Provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto. Qualora il Provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito è possibile utilizzare la funzione “crediti mancanti”.
Ricordiamo infatti che i Provider ECM hanno l'obbligo di trasmettere al Co.Ge.APS i crediti maturati dal singolo professionista entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato. In caso di FAD asincrona i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine accreditamento). È inoltre possibile che i crediti compaiano sul Co.Ge.APS con qualche settimana/mese di ritardo, suggeriamo pertanto di attendere prima di segnalare la mancata registrazione e di conservare sempre gli attestati ECM.

, la frequenza della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dà diritto all’esonero di 1/3 dell’obbligo triennale individuale ECM per ogni anno di durata legale del corso, occorre però richiederne il riconoscimento dalla piattaforma del Co.Ge.APS accedendo tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ (NB. La richiesta deve essere effettuata non prima dell’anno solare successivo a ciascun anno di frequenza).
Una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Esonero” si aprirà l’apposita maschera da compilare (per ogni anno già frequentato) seguendo le istruzioni pubblicate a pagina 19 e seguenti della Guida pratica sistema ECM.
Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Si precisa che qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Attenzione: la piattaforma del Co.Ge.APS non permette di richiedere esoneri annuali per l’anno solare in corso. Si potrà pertanto richiedere l’esonero per l’anno 2024 solamente a partire da gennaio 2025.
, è prevista la possibilità di richiedere l'esenzione dagli ECM per il congedo di maternità, ma occorre effettuare la richiesta (al termine del periodo di sospensione dell'attività professionale) sulla piattaforma del Co.Ge.APS.
Una volta effettuato l’accesso al CoGeAPS selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “esenzione” si aprirà l’apposita maschera da compilare. Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo triennale.
Eventuali crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Sì, visto che il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario prevede che "ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili", è possibile effettuare la richiesta dell’esenzione tramite il Co.Ge.APS limitatamente alla durata, fissata dalla legge, dei congedi per maternità/paternità e per la fruizione dei congedi parentali.

Ricordiamo che per gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività professionale, se non riconducibili/assimilabili ad altre casistiche di cui al par. 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, è possibile richiedere l'esenzione dall'obbligo ECM per un caso non previsto dalla Normativa trasmettendo un'apposita istanza alla Commissione Nazionale all’indirizzo email ecm.professionistisanitari@agenas.it
Tuttavia, si segnala che la Commissione terrà conto non solo della sospensione dell'attività ma anche dell'incompatibilità con la regolare fruizione dell'offerta formativa che dovesse discendere dai motivi familiari i quali dovranno, adeguatamente, essere descritti e documentati compilando il modello di cui all'allegato XI (https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf).
Sì, il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al paragrafo 3.3, stabilisce: “I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.”
Per effettuare la richiesta di riconoscimento occorre accedere all'anagrafica del Co.Ge.APS. e seguire le istruzioni pubblicate a pagina 14 e seguenti della Guida pratica sistema ECM
NB: Nel campo "Obiettivo" selezionare l'obiettivo formativo attinente l'attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere"
L’attività di autoformazione prevista dal Manuale del Professionista Sanitario consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale individuale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire (1 ora = 1 credito ECM).
Per effettuare la richiesta di riconoscimento occorre accedere all'anagrafica del Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e selezionare la voce "Crediti individuali" > "Autoformazione". Alla voce "Tipo autoformazione" selezionare "Materiali durevoli" per l'inserimento di libri oppure "letture scientifiche" per l'inserimento di riviste scientifiche. Nel campo "Obiettivo" selezionare l'obiettivo formativo attinente l'attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere".
Una volta inseriti tutti i dati correttamente, cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente occorre spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.

Recentemente il CNOP ha annunciato che il 24 marzo 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha accolto la richiesta di riconoscimento di altre tipologie di autoformazione (fermo restando il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale individuale) specifiche della professione psicologica, oltre a quelle già previste dal Manuale del Professionista Sanitario, in particolare:
  • Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario;
  • Partecipazione a corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professioni
  • Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
  • Attivita' auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
  • Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
  • Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
  • Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
  • Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Per tali tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista, con arrotondamento alla mezz'ora.
La richiesta va effettuata sul Co.Ge.A.P.S. selezionando la voce "Crediti individuali" > "Autoformazione". Alla voce "Tipo autoformazione" selezionare "Formazione identificata dall'Ordine" e nel campo "Titolo materiale autoformazione" selezionare la tipologia per la quale si desidera richiedere il riconoscimento dei crediti. Si precisa che l'attestato richiesto dalla piattaforma è facoltativo. Nel campo "Obiettivo" selezionare l'obiettivo formativo attinente l'attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere". Una volta inseriti tutti i dati correttamente, cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente occorre spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Recentemente il CNOP ha annunciato che il 24 marzo 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha accolto la richiesta di riconoscimento di altre tipologie di autoformazione specifiche della professione psicologica, oltre a quelle già previste dal Manuale del Professionista Sanitario, in particolare:
  • Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario;
  • Partecipazione a corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professioni
  • Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
  • Attivita' auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM)
  • Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
  • Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
  • Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
  • Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Per tali tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista, con arrotondamento alla mezz'ora. Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale individuale.
La richiesta va effettuata sul Co.Ge.A.P.S. selezionando la voce "Crediti individuali" > "Autoformazione". Alla voce "Tipo autoformazione" selezionare "Formazione identificata dall'Ordine" e nel campo "Titolo materiale autoformazione" selezionare la tipologia per la quale si desidera richiedere il riconoscimento dei crediti. Si precisa che l'attestato richiesto dalla piattaforma è facoltativo. Nel campo "Obiettivo" selezionare l'obiettivo formativo attinente l'attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere".
Una volta inseriti tutti i dati correttamente, cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente occorre spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
, gli autori di pubblicazioni scientifiche (articoli, capitoli di libri o monografie) censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente)
Per ottenere il riconoscimento è necessario effettuare apposita richiesta sul Co.Ge.APS accedendo tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e selezionando la voce "Crediti individuali" > "Pubblicazioni". Una volta inseriti tutti i dati correttamente, cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente occorre spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Sì, ai sensi della delibera della CNFC del 24 marzo 2022 è possibile richiedere il riconoscimento degli ECM per la partecipazione a ricerche e studi clinici.
In particolare: “I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.
Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.
Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:
  • 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
  • 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
  • 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Per ottenere il riconoscimento è necessario effettuare apposita richiesta accedendo al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e selezionando la voce "Crediti individuali" >  “Studi e Ricerche”. Una volta inseriti tutti i dati correttamente e i relativi allegati, cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente occorre spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Sì, con la delibera della CNFC del 8/06/2022 è stato aggiunto un nuovo paragrafo al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)".
Di seguito il testo:

1. I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
-Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co. Ge.Aps.
L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.
2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.
3. La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dal 1 gennaio 2020”.

Per ottenere il riconoscimento è necessario effettuare apposita richiesta accedendo al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e selezionando la voce "Crediti individuali" >  “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica”. Una volta inseriti tutti i dati correttamente cliccare su “Invia richiesta”. La richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa attribuzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
No, è prevista la possibilità di richiedere l'esenzione dagli ECM per i "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" occorre però richiederne il riconoscimento dalla piattaforma del Co.Ge.APS.
Per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
L'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.
La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente (per maggiori informazioni leggi la delibera della CNFC del 04.02.2021).
Per richiedere il riconoscimento dell'esenzione, una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS, selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Esenzione” si aprirà l’apposita maschera da compilare. Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Eventuali crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
NB: al compimento del 70esimo anno di età, il Co.Ge.APS applica in automatico l'esenzione per pensionamento. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare tramite il portale Co.Ge.A.P.S l’eventuale esercizio non saltuario dell’attività professionale (da cui deriva un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro), essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Qui trovi la guida del Co.Ge.APS contenente le istruzioni per modificare l'esenzione per pensionamento.

Secondo le regolamentazioni ECM attualmente in vigore, non è previsto il riconoscimento di crediti per la docenza universitaria, salvo che questa non avvenga all’interno di corsi accreditati ECM. È infatti possibile ottenere i crediti ECM per l’attività di docenza solamente se essa è svolta in eventi accreditati ECM.
Tuttavia su richiesta del CNOP la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha accolto la richiesta di riconoscimento di altre tipologie di autoformazione (fermo restando il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale individuale) specifiche della professione psicologica, oltre a quelle già previste dal Manuale del Professionista Sanitario, tra cui la "Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario".
Per sapere come richiedere tali crediti consulta la FAQ "Come posso richiedere le altre tipologie di autoformazione previste dal CNOP?".
Secondo le regolamentazioni ECM attualmente in vigore, non è previsto il riconoscimento di crediti per la docenza presso le Scuole di Specializzazione, salvo che questa non avvenga all’interno di corsi accreditati ECM. È infatti possibile ottenere i crediti ECM per l’attività di docenza solamente se essa è svolta in eventi accreditati ECM.
Tuttavia su richiesta del CNOP la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha accolto la richiesta di riconoscimento di altre tipologie di autoformazione (fermo restando il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale individuale) specifiche della professione psicologica, oltre a quelle già previste dal Manuale del Professionista Sanitario, tra cui la "Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario".
Per sapere come richiedere tali crediti consulta la FAQ "Come posso richiedere le altre tipologie di autoformazione previste dal CNOP?".
Consulta tutte le opportunità formative riservate agli iscritti al nostro albo alla pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/e-learning
Di seguito puoi inoltre trovare alcune piattaforme sulle quali ricercare corsi ECM FAD o residenziali gratuiti:
Anche l'Ordine dell’Emilia-Romagna sta organizzando un ampio e accreditato progetto formativo on-line, completamente gratuito e riservato agli Iscritti. Le informazioni sui nuovi webinar sono sempre comunicate tramite newsletter e i corsi per i quali sono aperte le iscrizioni sono pubblicati periodicamente sulla pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/e-learning.
Il nostro Ordine è inoltre convenzionato con enti che offrono corsi ECM a tariffe agevolate per gli iscritti. Tutte le informazioni sono pubblicate nella pagina dedicata, accessibile previo login all’area riservata del sito.
Anche tutti i Gruppi di Lavoro dell’Ordine sono accreditati ECM.
In linea generale per ogni corso accreditato ECM il provider è tenuto a pubblicare il proprio numero identificativo (id provider) e il codice evento (id evento). Per verificare la veridicità di quanto dichiarato è possibile controllare sul sito di Agenas nel quale sono pubblicati tutti i corsi accreditati da provider nazionali, di seguito il link per la ricerca di eventi https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx. Al seguente link è invece possibile effettuare la ricerca per provider https://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx
Attenzione: su Agenas sono presenti solo gli eventi accreditati da provider nazionali e non quelli dei provider regionali. È fondamentale controllare sempre che corrisponda sia il codice dell’evento che il codice del provider.
L’elenco di tutti provider accreditati dalla nostra regione è disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna al seguente link https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/funzioni/formazione/ecm/accreditamento-ecm/intro
Gli enti che possono accreditare gli eventi e rilasciare i crediti ECM sono i provider ECM. Il nostro Ordine ha stipulato convenzioni con alcuni Provider ECM che offrono tariffe agevolate agli Iscritti all'Ordine, l’elenco delle convenzioni con le relative tariffe è pubblicato nella sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI, alla voce “Servizi agli Iscritti” > “Convenzioni”, accessibile previo login con SPID/CIE all’area riservata del sito.

L’elenco di tutti i Provider ECM Nazionali è disponibile sul sito dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, presso la quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua: http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx
L’elenco dei Provider ECM regionali è pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna: https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/funzioni/formazione/ecm/accreditamento-ecm/intro

In alternativa è possibile richiedere l’accreditamento come provider che tuttavia è subordinato al possesso di determinati requisiti minimi, pubblicati nel "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" della CNFC consultabile al link https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
Le informazioni relative all’accreditamento regionale sono invece pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna: https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/accreditamento-strutture-sanitarie/caratteristiche/accreditamento-formazione
Le regolamentazioni ECM sono pubblicate nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”. Le delibere della CNFC che hanno integrato il Manuale sono invece pubblicate al link https://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx.
No, i crediti ECM possono essere conseguiti in maniera flessibile all’interno di ciascun triennio. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. L'ammontare del proprio obbligo formativo triennale è verificabile accedendo al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
In linea generale l’esonero riguarda la frequenza di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, mentre l’esenzione si riferisce a periodi di sospensione dell’attività professionale. Per sapere quali attività danno diritto all’esonero e all’esenzione dagli ECM e come richiederli consulta le FAQ corrispondenti che trovi di seguito.
NB: eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale, al contrario i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM e non saranno conteggiati dal Co.Ge.APS.
Gli esoneri sono dettagliati nel paragrafo 4.1 (pag.25) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di seguito il testo completo.

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (cfr. effettuare apposita richiesta sulla piattaforma del Co.Ge.APS) e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM.
La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista, ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
  • corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo, applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

Per richiedere il riconoscimento dell'esonero, una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/, selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Esonero” si aprirà l’apposita maschera da compilare. Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.

Le esenzioni sono dettagliate nel paragrafo 4.2 (pag.26) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di seguito il testo completo.

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (cfr. effettuare apposita richiesta sulla piattaforma del Co.Ge.APS) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
  1. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  3. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  4. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  9. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
  13. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
  14. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
  15. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Per richiedere il riconoscimento dell'esenzione, una volta effettuato l’accesso al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/, selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Esenzione” si aprirà l’apposita maschera da compilare. Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.
Sì, la CNFC valuta le istanze di esonero/esenzione non previste dal paragrafo 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Puoi inviare la tua richiesta alla CNFC all’indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it utilizzando la modulistica "Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale" predisposta dall’Agenas.
Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM e possono consistere in:
  1. attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e Studi e Ricerche);
  2. tutoraggio individuale;
  3. attività di formazione individuale all’estero;
  4. attività di autoformazione.
I crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale e/o di docenza in eventi ECM NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.
Per effettuare le richieste di riconoscimento occorre accedere all'anagrafica del Co.Ge.APS e selezionare le voci corrispondenti. Puoi seguire le istruzioni pubblicate nella Guida pratica sistema ECM
Anche il Co.Ge.APS sta provvedendo ad aggiornare le guide operative in seguito al recente rinnovo della piattaforma. Una volta completate saranno nuovamente disponibili al link: http://wp.cogeaps.it/?page_id=14022
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (pag. 21-23) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario e le relative FAQ pubblicate in questa pagina.
Il dossier formativo può essere individuale o di gruppo ed è uno strumento facoltativo che consente al singolo professionista di ottenere una riduzione di 30 crediti ECM per il triennio in corso attraverso la creazione di un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno.
Ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora sia raggiunta la congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata al dossier formativo.
No, tutti gli ECM conseguiti nel triennio saranno normalmente registrati sul Co.Ge.APS e non verranno persi.
L’ulteriore bonus di 20 crediti nel triennio successivo a quello in cui si è costruito il dossier viene erogato solamente se vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  1. Congruità del Dossier con la professione esercitata;
  2. Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
La valutazione di coerenza tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree (obiettivi tecnico-professionali, obiettivi di processo, obiettivi di sistema) e non per obiettivi formativi specifici.
Se non dovesse esserci coerenza fra il dossier programmato e quello realizzato:
  • non si riceveranno i 20 crediti bonus aggiuntivi nel triennio successivo;
  • tutti gli ECM conseguiti nel triennio in corso saranno normalmente registrati sul Co.Ge.APS e non verranno persi.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata al dossier formativo.
Il CNOP ha predisposto un dossier formativo di gruppo (DFG) che prevede l’inserimento automatico di tutte/i le/gli iscritte/i all’Albo, attribuendo quindi a tutte/i una riduzione dell’obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio in corso.
Il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista riconoscerà una riduzione di ulteriori 20 crediti ECM per il successivo triennio formativo.
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP è così suddiviso:
  • obiettivi tecnico-professionali 70%
  • obiettivi di processo 10%
  • obiettivi di sistema 20%
Il Dossier Formativo di Gruppo CNOP è visibile nella sezione “Dossier Formativi Di Gruppo” del portale del CO.Ge.A.P.S, con l’elenco dettagliato degli obiettivi scelti. Ogni iscritto potrà visualizzare l'andamento della propria posizione relativa al DFG e il raggiungimento minimo del 70% degli obiettivi prefissi.
Il professionista sanitario potrà avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale; la partecipazione al DFG del CNOP consentirà in ogni caso di presentare il proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e di partecipare ad altri DFG. Nel caso di raggiungimento del 70% degli obiettivi prefissi in più Dossier Formativi, sarà conteggiato un solo bonus di 30 crediti nel triennio in corso e una sola riduzione di 20 crediti nel triennio successivo.
Per maggiori informazioni sul dossier del CNOP consulta la pagina https://www.psy.it/formazione-continua/dossier-formativo-di-gruppo-del-cnop/ 
Per informazioni generali sul dossier formativo e sugli obiettivi ECM invece clicca qui.
La creazione del dossier formativo individuale si effettua sulla piattaforma del Co.Ge.APS selezionando “Dossier individuali” dalla voce di menu “Dossier” (in alto a destra) e successivamente cliccando sul bottone “Crea nuovo dossier”.
Sarà visualizzata una pagina con un grafico a torta sotto il quale sono elencate le tre macro-aree di obiettivi formativi:
  • obiettivi tecnico-professionali
  • obiettivi di processo
  • obiettivi di sistema
SCHERMATA COGEAPS DOSSIER

Il professionista dovrà scegliere su quali obiettivi vuole formarsi nel triennio indicando la percentuale della formazione da svolgere per ogni macro-area fino a raggiungere il 100%. Cliccando su ciascuna delle aree compariranno gli obiettivi specifici di ogni area.
Sarà quindi possibile inserire la percentuale relativa e successivamente selezionare gli obiettivi specifici di ciascuna area (se viene impostato 10% sarà possibile selezionare un solo obiettivo, se viene impostato 20% sarà possibile selezionare al massimo 2 obiettivi, e così via).

Al termine della compilazione comparirà la riduzione di 30 crediti relativa alla creazione del dossier nella sezione dedicata al riepilogo del Triennio (per visualizzarla cliccare sulla voce “Partecipazioni ECM” oppure su “Homepage” e selezionare dall’apposita tendina il triennio 2020-2022).

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata al dossier formativo.
Sì, l’obbligo riguarda coloro che a vario titolo svolgono attività presso una struttura del SSN o con esse convenzionate, dunque anche gli psicologi ambulatoriali, a partire dal momento dell'assegnazione dell'incarico, anche se antecedente al 01.01.2020.
Sì, l’obbligo riguarda anche coloro che, pur non essendo dipendenti del SSN, prestano la propria attività presso il SSN o una struttura privata accreditata o convenzionata con esso, a partire dal momento di avvio della collaborazione, anche se antecedente al 01.01.2020.
Sì, coloro che erano già soggetti all’obbligo ECM prima del 2020 (per maggiori informazioni consulta la FAQ “Quale decorrenza dell’obbligo ECM devo dichiarare sul Co.Ge.APS?”) e che non hanno completato l’obbligo formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019 nei termini previsti avranno la possibilità di conseguire la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo"attraverso crediti compensativi  definiti con provvedimento della  Commissione nazionale per la formazione continua".
Questa possibilità è stata stabilita dalla Legge di conversione del DL milleproroghe (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14). Per conoscere le modalità operative occorrerà attendere l’apposito provvedimento della CNFC - Commissione nazionale per la formazione continua.
No, in merito agli ECM da conseguire in caso di svolgimento di due professioni sanitarie abbiamo posto un quesito specifico al Co.Ge.APS e ad Agenas. Di seguito la risposta:
attualmente l'obbligo riguarda il professionista e non la professione, pertanto, i crediti da acquisire sono sempre pari all'obbligo formativo individuale (150 obbligo standard, in caso di riduzioni, l'obbligo può essere inferiore) da svolgere nella professione esercitata in prevalenza. Oggi è indifferente che la formazione riguardi la psicologia/psicoterapia o un'altra professione sanitaria, anche se è grandemente auspicabile che la formazione, per il numero di crediti dovuti, sia coerente con la professione effettivamente esercitata.
I crediti da acquisire rimangono quindi invariati e non “raddoppiano” per via della doppia professione sanitaria. Rimane ferma tuttavia l’indicazione del Co.Ge.APS di richiedere il riconoscimento dei crediti per la professione prevalente che viene svolta.
I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.