FAQ su buone pratiche ed esercizio della professione

Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale dell’area sanitaria ed intendono esercitare la professione in Italia devono ottenere il riconoscimento del titolo dal Ministero della Salute.
Informazioni e moduli di richiesta del riconoscimento sono disponibili sul sito del Ministero (clicca qui). Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente al Ministero oppure all'Ordine Nazionale (clicca qui).
Ogni Stato estero potrebbe essere organizzato diversamente e potrebbe o meno essere presente un equivalente dell'Ordine degli Psicologi, pertanto occorre innanzitutto capire qual è il regolamento previsto dalla nazione nella quale si intende esercitare la professione.
Per quanto concerne i Paesi Comunitari, è necessario inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità estera competente del Paese. E' possibile che, a tale scopo, le Autorità estere richiedano la presentazione di un "attestato di conformità e del good professional standing" rilasciato dal Ministero della Salute.
Il modulo per presentare richiesta di tale attestazione è disponibile, unitamente ad ulteriori informazioni, sul sito web del Ministero della Salute (clicca qui).
Per maggiori chiarimenti è possibile contattare l'Ordine Nazionale, di seguito il link diretto https://www.psy.it/verso-lestero/
Qualora l'intervento psicologico si rivolga ad un minore, occorre richiedere ad ENTRAMBI i genitori due forme di consenso: il consenso al trattamento dei dati personali del figlio (ai sensi della cosiddetta "Legge sulla privacy") e il consenso all’intervento psicologico (per poter operare nel pieno rispetto del Codice Deontologico ed in particolare dell'art. 31).
Per quanto riguarda il primo, è disponibile un modello di consenso al trattamento dei dati qui. Per chi preferisse effettuare tutti gli adempimenti con un unico modulo, il CNOP ha reso disponibile il Modello Psy che contiene in un unico documento: l'informativa sulla privacy, il consenso informato all’intervento psicologico, la pattuizione scritta del compenso, la comunicazione degli estremi dell'assicurazione professionale e la comunicazione della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, pubblicato alla medesima pagina.
Rispetto al secondo tema, l'Ordine ha redatto un documento intitolato "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani", scaricabile dalla sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI, alla voce “Lavoro” > “Buone pratiche e raccomandazioni” (clicca qui); il documento contiene alcune indicazioni di buone pratiche professionali in caso di intervento su un minore. Il modello di consenso all'intervento da far firmare ai genitori è invece pubblicato qui.
Per problematiche specifiche rivolgersi alla segreteria dell’Ordine.
La relazione clinica impegna fortemente la responsabilità professionale da un punto di vista sia giuridico sia deontologico. Per stenderla correttamente in forma scritta sono necessarie competenze specifiche e precedenti azioni cliniche che la Commissione Deontologica OPER ha raccolto in un documento a questo link: https://www.ordinepsicologier.it/it/buone-prassi-per-la-stesura-di-una-relazione-clinica
Nella pratica clinica è possibile che un paziente/cliente avanzi la richiesta di una certificazione che attesti sia dal punto di vista diagnostico sia di trattamento lo stato dell’intervento psicologico in atto. A tutela del professionista, suggeriamo di redigere una sintetica dichiarazione e di utilizzare i seguenti accorgimenti:     
  •  utilizzare carta intestata con nome, cognome, la qualifica e l’indirizzo dello studio del Professionista;
  • iniziare la stesura con: Io sottoscritta/o… Dott./.ssa…, Psicologa-Psicoterapeuta dichiaro di aver seguito la/il Sig. /ra…, nata/o a…  il…, dal … al …;
  • riferire la problematica portata dal/la paziente, il risultato della valutazione professionale e l’eventuale diagnosi effettuata;
  • indicare eventuale trattamento in corso;
  • apporre in calce la data di stesura, la propria firma autografa e il proprio timbro.
Consigliamo anche di indicare a piè di pagina la dicitura “Si rilascia su richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla Legge” e di conservarne copia firmata dallo Psicologo.
I pazienti che usufruiscono delle prestazioni di una psicologa o uno psicologo possono richiedere giustificazione o attestato di frequenza o presenza o presa in carico per un intervento psicologico.  Ad esempio: giustificazione per l'assenza dal posto di lavoro, richiesta per rimborso assicurativo, ecc. per gli usi consentiti dalla legge.
L’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare né l’indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata. Per redigerla, si suggerisce di utilizzare carta intestata recante il nome, il cognome, la qualifica e l’indirizzo dello studio del Professionista.

FAC SIMILE
ATTESTAZIONE DI PRESENZA PER PRESTAZIONE SANITARIA  
Si attesta che il/la Sig./Sig.ra………………………………………… nato/a a ……………… il……………………………si è presentato/a in data ……… dalle ore… alle ore… presso il mio studio sito in …… per prestazione sanitaria.
Si rilascia su richiesta dell’interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.
Data ……                     Timbro e Firma leggibile dello Psicologo

FAC SIMILE
ATTESTAZIONE PER RIMBORSO ASSICURATIVO DA PRESTAZIONE SANITARIA  
Si attesta che il/la Sig./Sig.ra…………………………………………… nato/a a ……………… il………………… ha svolto un percorso …………………… della durata di………… presso il mio studio sito in ……  per prestazione sanitaria.
Si rilascia su richiesta dell’interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.
Data …….                   Timbro e Firma leggibile dello Psicologo
È possibile rilasciare una dichiarazione di presenza in studio, tuttavia essa potrebbe non essere ritenuta valida per giustificare l’assenza in caso di visita fiscale. Ove possibile, durante il periodo di malattia del paziente/cliente sarebbe suggeribile spostare l’appuntamento al di fuori delle fasce di reperibilità.
L’insieme degli appunti redatti durante le sedute non si configura come Cartella Clinica ai sensi di legge e non è consegnabile in base a richieste di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 come invece accade con la Cartella Clinica propriamente detta, usata nelle strutture ospedaliere in regime di ricovero e redatta secondo precisi criteri normativi.
Gli appunti rappresentano soltanto una sorta di “diario clinico” o “fascicolo personale” e non costituiscono un documento formale, ma soltanto uno strumento ad uso esclusivo del professionista per facilitare e rendere più agevole la conduzione del lavoro psicologico e/o terapeutico. Addirittura, per essere corretti, detti appunti non dovrebbero essere conservati, in caso di strutture pubbliche, nella “cartella” del paziente, ma dovrebbero essere tenuti esclusivamente dal professionista che li ha redatti.
Resta inteso che sarebbe buona norma per il professionista consegnare una relazione clinica sulla diagnosi, sulla tipologia e sulla tempistica degli interventi previsti/effettuati, anche psicoterapeutici. 
La normativa della regione Emilia-Romagna prevede che la diagnosi di DSA possa essere effettuata sia dal Servizio Sanitario Nazionale (servizi NPIA - Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza - delle AUSL) sia da professionisti privati (neuropsichiatri infantili e/o psicologi).
Le diagnosi effettuate da professionisti privati (comprese quelle redatte da dipendenti pubblici in regime di libera professione) dovranno poi essere sottoposte dai genitori alla valutazione del Gruppo di Conformità DSA, presente presso ogni NPIA delle AUSL. Tali Gruppi sono stati istituiti dal “Documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità DSA per la valutazione di conformità sulle segnalazioni di DSA prodotte da professionisti privati” con il quale sono stati individuati anche i criteri sulla base dei quali effettuare la diagnosi.
Il testo completo del “Documento tecnico” unitamente alle altre normative in materia, alle raccomandazioni cliniche e al modello di certificazione per i DSA è reperibile nella sezione SERVIZI PER I PROFESSIONISTI alla voce “Lavoro” > “Buone Pratiche e Raccomandazioni” (clicca qui)
 
No, il titolo di Psicoterapeuta si acquisisce solo previo superamento dell'esame finale di abilitazione alla Psicoterapia e annotazione del titolo nell'elenco apposito istituito presso l'albo professionale.
Per un approfondimento si rimanda al documento della Commissione Deontologica pubblicato al link https://www.ordinepsicologier.it/it/praticare-la-psicoterapia-durante-la-specializzazione-non-significa-essere-psicoterapeuti