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Caregiver Day 2020 - Sei webinar gratuiti tra il 19 maggio e il 6 giugno
Dal 21-05-2020 al 06-06-2020
Caregiver Day 2020 - Sei webinar gratuiti tra il 19 maggio e il 6 giugno

Un confronto per scambiarsi esperienze, rispondere a domande, esprimere bisogni, costruire proposte a sostegno di chi si prende cura di un proprio caro che necessita di assistenza. È il filo conduttore delle giornate del Caregiver Day 2020 un evento che prevede la realizzazione di sei webinar gratuiti, tra i mesi di maggio e giugno 2020, che si svolgeranno tutti dalle ore 10 alle ore 11,30 con questo calendario: martedì 19 maggio - Preparare un piano di cura di emergenza sabato 23 maggio - Partecipare a gruppi di auto mutuoaiuto “a distanza” martedì 26 maggio - Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria del caregiver sabato 30 maggio - Rispondere ai bisogni di sollievo del caregiver mercoledì 3 giugno - Favorire l’accesso all'informazione su tutele e servizi al caregiver sabato 6 giugno - Rispettare la dignità e l’autonomia della persona assistita nella prospettiva di un nuovo welfare Per partecipare è necessaria l’iscrizione, con una delle seguenti modalità: telefonare al numero: 059645421 scrivere a: info@anzianienonsolo.it compilare il modulo online sul sito: www.caregiverday.it Per ulteriori informazioni: Anziani e non solo società cooperativa sociale Via Lenin 55, 41012 Carpi (MO) tel. 059645421 cell. 3356841279 www.anzianienonsolo.it loredanaligabue@anzianienonsolo.it https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/news-2020/caregiver-day-2020

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Nuove disposizioni prestazioni sanitarie Regione Emilia-Romagna
Dal 29-04-2020 al 29-06-2020
Nuove disposizioni prestazioni sanitarie Regione Emilia-Romagna

Con Ordinanza del 27 aprile scorso la Regione Emilia-Romagna ha disposto che, a far data dal 28 aprile 2020, “è consentita da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato l’erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti”. Per questa ragione, è possibile affermare che per gli psicologi sia ora possibile gradualmente riprendere lo svolgimento in presenza non soltanto delle attività indifferibili, ma anche di quelle programmabili e che non rivestono carattere di urgenza.Tuttavia, considerando che le recenti disposizioni governative (DPCM del 26 aprile 2020) risultano ancora tese a limitare fortemente la mobilità e i contatti, si ritiene opportuno sottolineare – richiamandosi a principi di massima prudenza, cautela e responsabilità sociale – che laddove possibile pare comunque opportuno che gli interventi proseguano/si svolgano con modalità a distanza. Non si tratta perciò di riprendere l’attività professionale “come se niente fosse”, ma di valutare caso per caso la necessità di effettuare gli interventi in presenza, ora consentiti, o l’opportunità di continuare ad utilizzare altre modalità.Per la ripresa delle attività occorrerà naturalmente mettere in atto misure di carattere igienico-sanitario che garantiscano a cittadini e professionisti il loro svolgimento in sicurezza. A tal proposito, si segnala che sarà la Regione – non il nostro Ordine, che non ne ha titolo – a definire le misure di prevenzione da contatto e da droplet da attuare. In questi giorni sono infatti in approvazione da parte della Regione delle linee guida per la riattivazione dei servizi sanitari che si applicheranno non soltanto a strutture pubbliche e private accreditate, ma anche agli studi professionali. Non appena la Regione le pubblicherà, potremo darne notizia attraverso l’aggiornamento del sito web.Ricordiamo inoltre di utilizzare SOLO dispositivi di sicurezza certificati dal Ministero e di usare sempre il principio di massima precauzione per non mettere a rischio se stessi e i nostri pazienti/clienti.

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Ordinanza Regione Emilia-Romagna su misure precauzionali contro il Coronavirus
Dal 24-02-2020 al 10-03-2020
Ordinanza Regione Emilia-Romagna su misure precauzionali contro il Coronavirus

In tanti ci stanno chiedendo indicazioni su come comportarsi vista la nuova Ordinanza regionale che dispone misure precauzionali contro il coronavirus. È importante in questo momento mantenere un atteggiamento di cautela, sia pure non allarmistico, e affidarsi alle comunicazioni ufficiali. Puoi trovare indicazioni sul nostro sito web a questa pagina e sulla nostra pagina Facebook (clicca qui per visualizzare il post in formato pdf se non hai Facebook). Si tratta di  spazi che aggiorneremo in modo costante. Ti invitiamo quindi a consultarli periodicamente.Alcune prime informazioniAl momento le disposizioni regionali non hanno previsto la sospensione dell’attività libero professionale ma la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”, il testo completo è consultabile qui.Potrai quindi continuare ad effettuare consulenze psicologiche/psicoterapie individuali o famigliari, fermo restando il suggerimento generale di evitare il contatto con persone che presentano sintomi influenzali, se possibile posticipando i relativi appuntamenti o effettuando le consulenze più urgenti a distanza.Diversamente, per quanto concerne le attività di gruppo, cliniche o formative, vista l’assenza di una previsione specifica, occorre invece valutare se esse presentano profili di rischio connessi alla numerosità dei partecipanti e/o all’ampiezza degli spazi disponibili. In un’ottica di massima cautela, suggeriamo pertanto di posticipare tutte le attività formative di gruppo e di effettuare una valutazione caso per caso rispetto a quelle cliniche.Chiaramente se lavori presso strutture pubbliche o private dovrai fare riferimento anche alle disposizioni specifiche del tuo datore di lavoro.In relazione alle possibili implicazioni sul segreto professionale/privacy, specifichiamo che qualora risultassi positivo al Coronavirus e le autorità dovessero chiederti conto delle persone con cui sei entrato in contatto dovrai rivelare tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza, compresi i nomi dei pazienti, in quanto si tratta di un caso in cui la tutela della Salute Pubblica è prevalente, evitando di riferire informazioni non pertinenti.In ogni caso ti raccomandiamo di tenerti aggiornato sui possibili sviluppi e di monitorare le indicazioni specifiche dai siti ufficiali (Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus; Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/; Regione Emilia-Romagna https://www.regione.emilia-romagna.it/) prestando attenzione alla fake news che purtroppo stanno girando sul web. La promozione di reti di collaborazione all’interno della comunità professionale e con le diverse realtà del territorio rappresenta una modalità di lavoro assolutamente strategica per valorizzare la professione e per dare risposte adeguate ai cittadini. A partire da questa prospettiva il Presidente dell'Ordine ha contattato le associazioni di Psicologia dell’Emergenza Psicologi per i Popoli e SIPEM che hanno immediatamente messo a disposizione dei colleghi la propria competenza nella gestione delle emergenze. I colleghi che, per situazione geografica o per altri motivi, dovessero avere bisogno di un supporto rispetto alla migliore gestione clinica di situazioni connesse al Coronavirus possono contattare la segreteria dell’Ordine per essere messi in contatto con Psicologi per i Popoli http://www.psicopopoli-er.it/  e SIPEM  https://www.sipemsos.org/emilia-romagna.html. Ci fa piacere esprimere il nostro ringraziamento e il nostro apprezzamento per questa disponibilità. A dimostrazione del fatto che insieme si possono raggiungere i migliori risultati.

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Novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2020
Dal 22-01-2020 al 22-03-2020
Novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria in vigore dal 1° gennaio 2020

La recente manovra finanziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ha introdotto alcune importanti novità fiscali che interessano anche la nostra categoria. Le fonti ufficiali sono la Legge di Bilancio (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) e il Decreto Fiscale (convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157).Di seguito trovate il parere del consulente fiscale del nostro Ordine suddiviso per punti.OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI "ELETTRONICI"Rimane in vigore l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di credito e di debito anche se non sono previste sanzioni per chi non ottemperi a questo obbligo. Tuttavia, per i nostri pazienti le spese sanitarie divengono detraibili esclusivamente se pagate con mezzi tracciabili. Pertanto per poter detrarre al 19% le spese sanitarie sostenute per prestazioni di psicologi o psicoterapeuti liberi professionisti è necessario che il cliente/paziente NON paghi in contanti ma con mezzi di pagamento tracciabili, tra i quali bonifici, assegni, bancomat, carta di credito, ecc. Per utleriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata, reperibile nella sezione PER IL PROFESSIONISTA, alla voce “La professione” > “Info fiscali” (clicca qui).FATTURAZIONE ELETTRONICAÈ stato esteso a tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche a chi già era oggetto di questo divieto nel 2019. Rimane soggetto a differenti interpretazioni se tale disposizione si applichi a tutte le fatture che abbiano ad oggetto prestazioni sanitarie (come richiesto dal Garante per la Privacy) o solo alle fatture emesse a committenti privati. Il nostro consulente fiscale propende per la prima ipotesi. Rimane l’obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.Maggiori informazioni nella pagina dedicata del nostro sito web (clicca qui).IMPOSTA DI BOLLOIl versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che prima avveniva trimestralmente, dal 2020 potrà avvenire semestralmente (16 giugno e 16 dicembre) se l'importo dovuto annuo non supera il valore di 1.000 euro.REGIME FORFETARIOÈ stato inserito il divieto di applicare il regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui il principale è il reddito da pensione) eccedenti l’importo di 30.000 euro (imponibile irpef), a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.Per maggiori informazioni suggeriamo di consultare il proprio commercialista di fiducia.UTILIZZO DEL CONTANTEDal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.000 euro. Prima la soglia era di 3.000 euro.Sono stati inoltre aggiornati i moduli per il consenso informato e pattuizione del compenso (clicca qui) e i modelli Psy 2019 (clicca qui) con l’aggiunta dell’informativa sulla detraibilità.Infine, cogliamo l’occasione per ricordare che, come ogni anno, entro il 31 gennaio è obbligatorio inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture sanitarie rivolte a persone fisiche. Maggiori informazioni nella pagina dedicata del nostro sito web (clicca qui).

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Educatori Professionali socio-sanitari e socio-pedagogici
Dal 17-01-2020 al 31-12-2020
Educatori Professionali socio-sanitari e socio-pedagogici

Informiamo gli Iscritti, che il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 ha istituito presso gli “Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”(Ordini TSRM e PSTRP) 18 elenchi speciali tra i quali è ricompreso quello per lo svolgimento delle attività previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale.Segnaliamo che, con circolare n. 87/2919 (clicca qui), la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha chiarito che l’obbligo di iscrizione riguarda tutti gli EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-SANITARI di cui al DM 520/98, ma non gli Educatori professionali socio-pedagogici i quali, ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, appartengono a una professione non organizzata in ordini o collegi.La domanda di iscrizione all’elenco speciale si effettua sul portale della Federazione Nazionale dell’Ordine TSRM PSTRP  (https://iscrizioni.alboweb.net/) e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2020 (la scadenza inizialmente fissata al 31/12/2019 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 è stata prorogata, su richiesta della Federazione, all'interno del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" pubblicato il 30/12/2019). Precisiamo che la valutazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di Educatore professionale compete agli Ordini TSRM e PSTRP. Per consultare il testo completo del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 clicca qui Resta fermo che gli EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI, ai sensi della Legge n. 205/2017 c.d. Legge “Iori”, in mancanza del titolo di laurea corrispondente possono acquisire, in via transitoria, la relativa qualifica previo superamento di un apposito corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU da intraprendere entro il 01/01/2021, fermo restando il possesso di uno dei seguenti requisiti alla data del 01/01/2018:a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è riconosciuta inoltre a coloro che, alla data del 01/01/2018, erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, oppure avessero almeno venti anni di servizio.Precisiamo che la distinzione tra i due profili (Educatore socio-sanitario e socio-pedagogico) può essere complessa ed è tuttora oggetto di dibattito tra gli organismi a vario titolo coinvolti, che hanno inoltre richiesto una proroga per l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP, la cui scadenza al momento è fissata al 31.12.2019. Invitiamo quindi i Colleghi interessati a monitorare gli eventuali sviluppi.Ai Colleghi in dubbio relativamente al profilo di Educatore al quale potrebbero appartenere, suggeriamo innanzitutto di verificare con il proprio datore di lavoro l’inquadramento contrattuale.  Consigliamo inoltre di contattare la Federazione Nazionale dell’Ordine TSRM e PSTRP, ente competente per la valutazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale di Educatore professionale, al fine di ricevere chiarimenti circa la possibilità di iscriversi a tale elenco speciale.A tal proposito ricordiamo che il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 stabilisce che “agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1,  possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che  svolgono  o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della professione sanitaria di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;       2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in  virtu'  di  una procedura selettiva pubblica;    b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano  svolto  le  attivita'  professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;       2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni  nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare  a  svolgere  le attivita' professionali dichiarate;       3.  che  possano   dimostrare   l'effettivo   inquadramento   e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;  c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:         I.  dal  possesso   di   partita   I.V.A.   fin   dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti  delle collaborazioni espletate;         II. dalla documentazione fiscale comprovante  lo  svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento;         III.  da  ogni  altro  eventuale  atto  utile  a   dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata;       2. che siano in possesso  di  un  titolo  il  quale,  all'epoca dell'inizio dell'attivita'  libero  professionale  o  per  successive disposizioni nazionali o regionali,  abbia  permesso  di  svolgere  o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate”.

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