La valutazione delle capacità genitoriali: il ruolo e le possibili interazioni e criticità delle professioni di Psicologo e Avvocato

Giovedì 3 aprile 2014 dalle 14.30 alle ore 19.00

Il seminario è stato organizzato con l’intento di promuovere una riflessione e un dibattito sulla differenza di ruolo e sui differenti obblighi deontologici che intercorrono tra la professione di Avvocato e quella di Psicologo nelle cause di separazione con conflitto sull’affidamento dei figli.
Lo Psicologo, anche quando ricopre il ruolo di consulente di parte, deve infatti coniugare il diritto di difesa della parte con l’obbligo di esprimere valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta o su documentazione adeguata e attendibile e di svolgere il proprio incarico nel rispetto dell’obbligo di valutazione della validità e attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni, esponendo anche i limiti dei propri risultati (art. 7 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

Il convegno è stato realizzato congiuntamente dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e dalla Fondazione Forense Bolognese e, pertanto, 200 posti sono riservati agli Avvocati e 200 agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna. Si terrà a Bologna presso il Convento San Domenico, in piazza San Domenico 13, giovedì 3 aprile 2014 dalle 14.30 alle 19.00.
 
RELATORI:
Vincenza Bonsignore: Giurista, Psicologa, Psicoterapeuta, professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Manuela Colombari: Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Giovanni Facci: Professore aggregato di Diritto civile nell’Università di Bologna
Francesca Cutrupi: Avvocato in Bologna
Federico Canova: Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna


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Si ricorda che:
  • il modulo d’iscrizione sarà attivo solo per coloro che, al momento dell’apertura delle iscrizioni, risultano in regola con il pagamento delle quote annuali in riferimento agli anni precedenti a quello dell’evento;
  • agli Iscritti che per due volte abbiano dato la loro adesione a un’iniziativa e poi non si siano presentati, senza comunicare disdetta entro il termine di 3 giorni lavorativi prima della data del convegno (che va esclusa dal conto), sarà preclusa la partecipazione alle attività a numero chiuso dell’anno in corso e di quello successivo (salvo casi eccezionali che comunque devono essere comunicati prima dell’inizio del convegno);
  • l’attestato di frequenza sarà rilasciato considerando un margine massimo di assenza pari a 1 ora. Non appena sarà pronto riceverete un avviso tramite e-mail e, da quel momento, potrete scaricarlo in completa autonomia attraverso l’area riservata del nostro sito web.