Come si presenta la candidatura?

È possibile candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un massimo di 9 candidati. Le liste con un numero di candidati superiore a 9 non saranno ammesse alla presentazione. Non è possibile candidarsi in più liste. 

Sono eleggibili coloro che risultano iscritti, non sospesi ed in regola con gli adempimenti economici alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 5 febbraio 2025 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo elezioni.oper@psypec.it o a mano presso la Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00), utilizzando i moduli pubblicati in calce alla pagina.

Le candidature devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna, diversi dai candidati, almeno pari a 15. Le firme devono essere autenticate dal Commissario Straordinario dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ovvero da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000.

Il Commissario Straordinario sarà disponibile per l’autenticazione delle firme lunedì 20.01.2025 e lunedì 27.01.2025 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 esclusivamente previo appuntamento da fissare scrivendo entro il 16.01.2025 a info@ordinepsicologier.it.

La diffusione delle candidature sarà assicurata dall’Ordine mediante la pubblicazione delle stesse il 6 febbraio 2025 sul sito internet dell’Ordine degli Psicologi (sezione “Speciale elezioni”) nello stesso ordine di arrivo.

Disposizioni valevoli solo per le liste di candidati:
  • ogni lista deve obbligatoriamente indicare tra i propri candidati un referente;
  • le liste devono essere opportunamente denominate in modo univoco e in modo tale da non generare confusione nell’elettorato. Il Commissario Straordinario può rifiutare di accettare liste con denominazioni palesemente confusive, offensive di altri candidati o contrarie all’ordine pubblico e al buon costume.
  • le liste di candidati devono contenere almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista e almeno il 20% di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di genere può sostituire quello relativo all’età, sommandosi e mantenendo invariata la percentuale complessiva del 40% dei posti in lista (es. 2 uomini e 7 donne di cui 2 candidati di età inferiore ai 45 anni, 2 donne e 7 uomini di cui 2 candidati di età inferiore ai 45 anni oppure 4 uomini e 5 donne senza alcun vincolo di età. Per approfondimenti consulta la FAQ dedicata);
  • il referente della lista determina l’ordine di inserimento dei candidati nella lista stessa.
Per un approfondimento relativo alle norme che regolano la presentazione delle candidature si rimanda all’art. 6 dell’avviso di indizione delle elezioni.