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Abusivismo: la sentenza del Tribunale di Ravenna
Nel processo contro una falsa psicologa che aveva coordinato senza titolo l’area psicologica di una cooperativa ravennate, si era costituito parte civile il nostro Ordine. La donna è stata condannata alla pena di mesi 8 di reclusione e 12mila euro di multa, con sospensione condizionale.
Nella motivazione della sentenza, depositata nei giorni scorsi, il giudice scrive a chiare lettere che “può esserci abusivismo anche semplicemente ponendo in essere comportamenti miranti alla promozione e mantenimento del benessere psichico”.
Perché ci sia abuso, si legge, è sufficiente che la prestazione erogata costituisca “un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione”.
Nella sentenza vengono ricordati la legge 18/2/89 n. 56 e gli articoli 1 e 2 del Codice deontologico degli Psicologi italiani e si ribadisce che “sono strumenti specifici della professione di psicologo quelli il cui uso si fonda sulla conoscenza dei processi psichici”.
Inoltre si sottolinea come l'intervento psicologico non sia utile solo per trattare un disagio o una patologia ma per “migliorare la qualità di vita dell'individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e malattia)”. Sostegno psicologico, dunque, come “funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione”.
Si tratta di una sentenza importante, perché pone l'accento su princìpi cardine della nostra professione e fondamentali per combattere l'abusivismo.
In questa battaglia ricordiamo che è fondamentale il contributo dei cittadini nel segnalare casi dubbi, perché senza segnalazioni non si può procedere legalmente. L'indirizzo mail a cui scrivere è segnalazioni@ordinepsicologier.it indicando nel modo più chiaro e circostanziato gli eventi rilevanti e allegando prove, laddove possibile.
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