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Novità ECM: reiscritti, dossier formativo, esoneri
Obbligo ECM dei cancellati e reiscritti all’Albo
Con la delibera 5/2025 la CNFC ha adottato le seguenti disposizioni per i professionisti sanitari che si cancellano dall’Albo e si reiscrivono successivamente.In caso di cancellazione:
- l’obbligo ECM NON sussiste per l’anno in corso se la cancellazione avviene entro il 30 giugno;
- l’obbligo ECM sussiste per l’anno in corso se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno.
- l’obbligo ECM sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno;
- l’obbligo ECM NON sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno.
Tutti i crediti ECM maturati e i debiti formativi residui dei professionisti che si cancellano e reiscrivono all’Albo non vengono azzerati.
Il Co.Ge.APS sta procedendo alle necessarie implementazioni tecniche per allineare la piattaforma a quanto deciso dalla CNFC.
Aggiornati i bonus relativi al dossier formativo per il triennio 2026-2028
Con la delibera 3/2025, la CNFC ha stabilito nuovi bonus relativi al dossier formativo per il triennio 2026-2028.Dossier Formativo Individuale (DFI):
- La costruzione del DFI 2026-2028 da parte del singolo professionista prevederà un bonus di 40 crediti ECM nel triennio di creazione.
- Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato varrà 30 crediti bonus nel triennio successivo (2029-2031).
- La costruzione del DFG 2026-2028 varrà 30 crediti bonus nel triennio di creazione.
- Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato varrà 20 crediti bonus nel triennio successivo (2029-2031).
Ai fini del calcolo relativo al raggiungimento degli obiettivi programmati nel dossier formativo, non saranno utilizzabili in alcun caso i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi.
Qualora nel triennio 2026-2028 il professionista abbia costruito il DFI e aderito al DFG, gli sarà applicato il bonus relativo al dossier formativo a lui più favorevole (ossia quello del DFI). In tal modo otterrà 40 crediti formativi nel triennio 2026-2028 per la costruzione e 30 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione.
Per maggiori informazioni sul dossier formativo consulta la pagina dedicata del nostro sito e le specifiche FAQ che trovi in questa pagina.
Esonero ECM per la frequenza del TFA
L’Ordine Nazionale ha chiarito definitivamente che la frequenza del corso universitario di specializzazione per il sostegno da 60 CFU dà diritto a richiedere l’esonero dagli ECM per il relativo anno di frequenza. La riduzione sarà pari a 1/3 dell’obbligo triennale individuale del triennio.La piattaforma del Co.Ge.APS non permette di richiedere esoneri annuali prima che l’anno solare sia concluso, pertanto la richiesta deve essere effettuata l’anno successivo a quello di frequenza.
Questa la procedura:
- Accedere al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/.
- Selezionare la voce “Esoneri, esenzioni e altre riduzioni”.
- Selezionare la tipologia “Esonero” e compilare l’apposito form indicando come categoria “Altri corsi universitari da almeno 60 CFU/anno”.
- Cliccare su “Invia richiesta”. Successivamente spuntare su “accetto l’autocertificazione sopra citata” e cliccare nuovamente su “invia richiesta”.
Il CNOP ha precisato inoltre che nella categoria "Altri corsi universitari da almeno 60 CFC/anno" presente sul portale Co.Ge.APS possono essere ricondotti i corsi universitari nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, diversi da quelli esplicitamente elencati.
Per maggiori informazioni sugli esoneri consulta la FAQ "Quali attività danno diritto all'esonero degli ECM" pubblicata nella pagina FAQ sui crediti ECM.
Per informazioni generali sugli ECM e il Co.Ge.APS consulta la sezione dedicata del nostro sito.