
Recupero ECM 2020-2022: nuova proroga!
Importante novità in materia di ECM introdotta dal decreto Milleproroghe 2025: potranno essere utilizzati per il recupero del debito formativo del triennio 2020-2022 tutti i crediti acquisiti fino al 31.12.2025 e non solo quelli del 2023 come stabilito in precedenza.Inoltre, i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, potranno mettersi in regola attraverso crediti compensativi che saranno definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Siamo in attesa che la Commissione emani appositi provvedimenti.Lo spostamento dei crediti non è automatico, ma deve essere effettuato personalmente accedendo al portale del Co.Ge.APS nella sezione “Spostamento Crediti”. Maggiori informazioni nella FAQ “Come faccio a spostare i crediti dal triennio 2023-2025 a quello precedente 2020-2022?” pubblicata alla pagina FAQ sui crediti ECM.Ricordiamo infine che tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo hanno l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione. Prima del 2020 erano invece soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).Per maggiori informazioni sul sistema ECM e sul Co.Ge.A.P.S consulta la sezione dedicata del nostro sito web al link https://www.ordinepsicologier.it/it/professionisti-formazione-ecm
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