Come fare per segnalare un comportamento scorretto

L’Ordine degli Psicologi ha il compito di vigilare e sanzionare i comportamenti dei propri Iscritti che violano la deontologia professionale, cioè l'insieme di norme di comportamento cui lo psicologo deve attenersi nello svolgimento della propria attività.
L’Ordine ha inoltre il mandato di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione attraverso la denuncia alla Procura della Repubblica.

Attualmente, nel nostro Paese, gli unici titoli legalmente riconosciuti per le attività in ambito psicologico e/o psicoterapeutico sono i seguenti:
    • Psicologo (Sezione A dell’Albo degli Psicologi)
Poiché esistono molte aree applicative della Psicologia, spesso gli Psicologi le indicano affiancandole al loro titolo professionale (per esempio “settore scolastico”, “settore del lavoro”, ecc.). Tali specificazioni sono anche utilizzate per meglio indicare gli indirizzi applicativi della Psicoterapia (Psicoterapeuta della famiglia, Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, ecc.).
Tali definizioni devono essere intese come aggiuntive rispetto al titolo principale (Psicologo o Psicoterapeuta) e possono essere utilizzate unicamente da chi è già in possesso della qualifica stabilita per legge.

Per tale ragione, spesso chi intende esercitare abusivamente una professione utilizza alcuni stratagemmi per mascherare la mancanza della relativa abilitazione.
Nello specifico, gli abusivi in ambito psicologico difficilmente si qualificano apertamente come “Psicologo” o “Psicoterapeuta”, utilizzando di preferenza titoli vaghi, che inducano l’utente a pensare che operi in ambiti psicologici di livello ancor più specialistico rispetto a quello più generale, come quelli qui sopra citati ed espressamente protetti da norme di legge. Per esempio, essi si qualificano a volte come “terapeuti della relazione”, “terapeuti dell’anima” oppure come “formatori” mediante generici corsi o seminari che dichiarano di garantire benefici e miglioramenti della qualità della vita ai partecipanti. Frequente, in questi casi, è l’uso di frasi a forte impatto emotivo, che promettono risultati evidenti ed in tempi brevi che, invece, assai raramente un professionista serio può promettere con altrettanta certezza.
Di norma, tali personaggi non entrano nello specifico dei contenuti del programma proposto, proprio in quanto non dispongono di adeguate conoscenze scientifiche sugli argomenti previsti.
In ogni caso, essi non rivelano il proprio curriculum formativo o, se lo fanno, utilizzano titoli di fantasia o difficilmente verificabili, che spesso rimandano a competenze o specializzazioni che sarebbero state conseguite all’estero o a titoli che sembrano di altissimo livello scientifico o professionale, conseguiti in scuole o istituti dai nomi altisonanti ma sconosciuti alla comunità scientifica e non riconosciute dal Ministero competente (MIUR). Ma il segnale più evidente dell’inaffidabilità di questi personaggi è la loro autoreferenzialità, cioè la mancanza di appartenenza a qualunque seria società scientifica, il ricorso all’autopubblicazione dei propri scritti senza il vaglio di alcun comitato scientifico (pratica resa oggi ancor più facile dall’accessibilità di Internet) o addirittura, nei casi più spregiudicati, nella costituzione di associazioni a cui vengono ammessi soci altrettanto privi di curriculum formativo e che si validano a vicenda .
Nei casi più estremi, queste associazioni possono diventare vere e proprie “sette”. Anche quando non si raggiungono questi eccessi, comunque, va ribadito che l’affidarsi a qualcuno che opera in ambito psicologico senza possederne i necessari titoli previsti dalla Legge (Laurea, Specializzazione riconosciuta, ecc.) né, di conseguenza, le adeguate competenze comporta seri rischi per la propria salute psichica e psicofisica, in quanto si tratta, comunque, di individui privi di scrupoli che approfittano delle fragilità altrui, rendendo perciò impossibile, nei fatti, fornire un vero aiuto a chi invece realmente lo richiede.

Segnalare presunte attività irregolari in ambito psicologico
  • In caso il professionista psicologo non si attenga alle regole del Codice Deontologico, il cliente può effettuare un esposto all’Ordine di appartenenza dello psicologo. Tale denuncia ha l’obiettivo di fornire dati precisi sulla violazione deontologica commessa, così da consentire un’indagine sullo svolgimento effettivo dell’accaduto e valutare eventuali sanzioni.
  • Qualora invece il cliente si renda conto di essersi rivolto a individui che, pur mancando di una formazione riconosciuta, realizzano interventi di stampo prettamente psicologico, ci si trova nell'ambito dell'esercizio abusivo della professione. Tale comportamento, che è sanzionabile da un punto di vista giuridico, risulta pericoloso in quanto mette a rischio il benessere dell’utente ed il suo diritto ad una prestazione professionale adeguata.
Per segnalare situazioni di questo tipo, l’Ordine dell’Emilia-Romagna ha predisposto un apposito modulo da compilare.
Per garantire la massima efficacia nell’intervento, raccomandiamo di seguire le seguenti indicazioni:
  • scrivere i dati nella maniera più precisa possibile;
  • definire in maniera chiara e circostanziata gli eventi che si ritengono rilevanti;
  • allegare, se esistente, documentazione comprovante l’infrazione;
  • indicare i riferimenti di eventuali persone informate dei fatti; 
  • firmare la denuncia e l’autorizzazione al trattamento dei dati.
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