Segnalare presunta pubblicità irregolare

Le disposizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di Pubblicità professionale, emanate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2006 cosiddetta “Bersani-Visco”, hanno abolito l’obbligo di richiedere un nulla osta all’Ordine per la diffusione di messaggi pubblicitari.

All’Ordine rimane comunque il compito di verificare che gli Iscritti pubblicizzino la propria attività seguendo criteri di trasparenza, veridicità e decoro della professione, prestando particolare riguardo al contesto e all’influenza che il messaggio può esercitare sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e dalla già citata L. n. 248/2006.

I Colleghi dell’Emilia-Romagna, pertanto, o coloro che vogliano farsi pubblicità nella nostra Regione, dovranno comunque seguire le indicazioni del Regolamento sulla pubblicità professionale pubblicato in calce alla pagina, ma potranno procedere a diffondere i loro testi pubblicitari senza essere vincolati al rilascio di alcuna autorizzazione preventiva.

I compiti di vigilanza che la Legge ci attribuisce verranno esercitati essenzialmente in due forme:
  • Controlli periodici “a campione” sui messaggi diffusi dagli Iscritti;
  • Verifica di segnalazioni pervenute.
Ricordiamo che ogni violazione in materia di pubblicità sarà sanzionata come previsto dalle norme deontologiche.

Se ritieni che un iscritto all’Ordine dell’Emilia-Romagna abbia diffuso una pubblicità non trasparente o veritiera o comunque in contrasto con il Codice Deontologico e con il Regolamento sulla Pubblicità attualmente in vigore, compila e inviaci il modulo per la segnalazione di irregolarità in materia di messaggi pubblicitari di attività psicologiche.