- Iscrivermi all'albo
- Attivare la PEC (obbligatoria)
- Aggiornare foto e dati personali
- Pagare la quota annuale
- Essere annotati come psicoterapeuti
- Segnalare presunte attività irregolari in ambito psicologico
- Segnalare bandi di concorso o avvisi pubblici illegittimi
- Cercare/offrire studio
- Richiedere il tesserino
- Richiedere l’identità Alias
- Utilizzare la sala riunione dell'Ordine
- Richiedere il patrocinio
- Richiedere un parere di conformità per messaggio pubblicitario
- Segnalare una presunta pubblicità irregolare
- Certificare l’iscrizione all’Albo
- Richiedere l'accesso agli atti amministrativi
- Trasferirmi ad altro Ordine
- Cancellarmi dall'Albo
Abilitazione professionale Sezione B
Dottore/ssa in Tecniche Psicologiche
La legge sulle lauree abilitanti non si applica al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, pertanto, per conseguire l’abilitazione per iscriversi alla sez. B dell’Albo occorre sostenere l’esame di stato.
L’esame di stato serve a verificare se il laureato in scienze e tecniche psicologiche, dopo aver svolto il tirocinio professionalizzante di 500 ore, ha acquisito un patrimonio di competenze pratico-professionali e di conoscenze teorico-scientifiche tali da consentirgli di svolgere in maniera adeguata il lavoro di dottore in tecniche psicologiche.
Una volta sostenuto l’esame di stato è possibile essere iscritti alla sezione B dell'Albo in uno dei seguenti settori:
“Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”
“Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”.
Gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore in tecniche psicologiche hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca; generalmente la prima ha inizio nel mese di luglio e la seconda in quello di novembre.
L’ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, indica per ciascuna sessione i giorni in cui hanno inizio gli esami, le sedi e il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Ordinanza Ministeriale relativa all’anno 2025 non prevede deroghe alle disposizioni normative vigenti, pertanto l’esame di stato consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
L’esame di stato serve a verificare se il laureato in scienze e tecniche psicologiche, dopo aver svolto il tirocinio professionalizzante di 500 ore, ha acquisito un patrimonio di competenze pratico-professionali e di conoscenze teorico-scientifiche tali da consentirgli di svolgere in maniera adeguata il lavoro di dottore in tecniche psicologiche.
Una volta sostenuto l’esame di stato è possibile essere iscritti alla sezione B dell'Albo in uno dei seguenti settori:
“Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”
“Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”.
Gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore in tecniche psicologiche hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca; generalmente la prima ha inizio nel mese di luglio e la seconda in quello di novembre.
L’ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, indica per ciascuna sessione i giorni in cui hanno inizio gli esami, le sedi e il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Ordinanza Ministeriale relativa all’anno 2025 non prevede deroghe alle disposizioni normative vigenti, pertanto l’esame di stato consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Normative di riferimento
- Decreto Legge n. 105/2003 convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160)
- D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17/08/2001
- Ordinanza Ministeriale n. 428 del 19/06/2025