Certificare l’iscrizione all’Albo

Se devi certificare la tua iscrizione all’Ordine presso una pubblica amministrazione o presso gestori di pubblici servizi (ad esempio per partecipare a un concorso pubblico oppure per iscriverti a una Scuola di Specializzazione universitaria), ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. devi necessariamente utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione corredata dalla copia del documento d’identità.
Ciò vale anche qualora sia espressamente richiesto un certificato all’interno di un bando di concorso pubblico. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è esente da imposta di bollo.

Al fine di facilitare le iscritte e gli iscritti, l’Ordine ha predisposto il modello di autocertificazione scaricabile e personalizzabile con i dati inerenti alla propria iscrizione.

Modello di autocertificazione iscrizione all'Albo degli Psicologi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445

Hai necessità di un certificato di iscrizione all’Albo?
  1. Compila e personalizza il modulo (clicca qui)
  2. Applica sulla richiesta 2 marche da bollo da € 16,00 (totale 32 euro). Puoi omettere le marche da bollo solamente se rientri in una delle cause di esenzione dall’imposta di bollo, verifica nella tabella B del DPR 642/1977 i casi previsti dalla normativa.
NB: I certificati rilasciati dall’Ordine sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i
Perché il rilascio di un certificato ha un costo?
I certificati di iscrizione sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, e possono essere richiesti in esenzione dal bollo solo nei casi specificati nella tabella B del citato DPR (clicca qui per consultare la tabella con i casi di esenzione). Qualora si intenda richiedere l’esenzione dal bollo, nel modulo di richiesta dovrà essere specificato l’esatto motivo di esenzione, che verrà poi riportato sul certificato.
La richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione puntuale di un caso di esenzione specificato nella tabella B del DPR 642/72 non può essere accolta dall’Ordine senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste e sarà pertanto rigettata.

Dati riportati sul certificato e validità
I certificati attestano anche l’eventuale annotazione dell’iscritta/o all’elenco degli psicoterapeuti. Qualora vengano richiesti dopo essersi cancellati dall’Albo attestano l'intero periodo di iscrizione, comprensivo della data di cancellazione.
Hanno validità 6 mesi dalla data di emissione.

L’autocertificazione è utilizzabile anche nei rapporti con un soggetto privato, che ha la facoltà di accettarla o rifiutarla. La regolare iscrizione di un professionista all’Ordine è peraltro comprovabile attraverso la consultazione dell’Albo online, che è pubblico ed è lo strumento di riferimento per verificare che il soggetto sia effettivamente abilitato all’esercizio della professione.
Per consultare l’Albo clicca qui.
Ricordiamo che la Legge n. 183/2011 ha previsto che «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47», ovvero le autocertificazioni.
Per tale ragione, i certificati rilasciati dall’Ordine recano, pena la loro nullità, la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».