CTU e Periti dei Tribunali

NB. Le professioniste e i professionisti già iscritti a un albo CTU o a un albo dei Periti che non hanno ripresentato la domanda tramite il nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” entro i termini stabiliti dalla legge sono stati cancellati. Per richiedere nuovamente l’iscrizione, dovranno inoltrare nel portale una nuova domanda.
L’albo dei Consulenti tecnici (per l’ambito dei procedimenti civili) e l'albo dei Periti (per l’ambito dei procedimenti penali) identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (CTU)
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia - il più recente è il DM 109 del 4 agosto 2023 - sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
L’Albo è soggetto a revisione biennale, che ha l’obiettivo di cancellare i professionisti che non hanno più i requisiti.

Criteri per l'iscrizione all’albo dei CTU presso i Tribunali previsti dalla Riforma Cartabia e declinati dal DM 109 del 4 agosto 2023:

a) essere iscritti nei rispettivi Ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) essere di condotta morale specchiata;
d) essere dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) avere residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'art.16 della L. n.526/1999 nel circondario del Tribunale.

Nel comma 4 dell’art. 4 si specifica che “il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attivita’ professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.”
Nel comma 5 dell’art.4 si specifica che “In mancanza del  requisito  di  cui  al  comma  4,  la  speciale competenza tecnica e’ riconosciuta quando ricorrono le seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico,  comprendente,  a titolo esemplificativo, attivita’ di docenza, attivita’  di  ricerca, iscrizione  a  societa’  scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche”.
Tali requisiti per la professione psicologica si riferiscono alle aree di specializzazione previste dall’allegato A del DM 109/23.
Per approfondimenti consulta le "Linee di indirizzo del Consiglio Nazionale a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU".
Ciascun Tribunale potrebbe inoltre fissare requisiti aggiuntivi, per tale ragione ti suggeriamo di consultare il sito web del Tribunale a cui desideri iscriverti per tutte le informazioni in merito.

ALBO DEI PERITI
1.    Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2.    Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.
3.    Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4.    Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5.    In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU E DEI PERITI
Le domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e all’Albo dei periti presso il Tribunale deve essere effettuata in modalità telematica tramite il “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” accessibile tramite SPID, CIE e CNS dal link https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home
Per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni:
  •     dal 1 marzo al 30 aprile
  •     dal 1 settembre al 31 ottobre
Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.

Maggiori informazioni sul sito web del Ministero della Giustizia.

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonchè la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale