Iscrizione all’Albo sezione speciale STP

Società Tra Professionisti

Le società tra professionisti consentono di superare la consueta formula dello studio associato, aggregando soci iscritti anche a organi professionali diversi o non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).
In vigore da aprile 2013, la Stp è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla  27/2012 e dal D.M. 34/2013.
La Società tra Professionisti è iscritta in una sezione speciale del Registro imprese (ai sensi della legge 96/2011, articolo 16 comma 2).
La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. L’iscrizione si effettua secondo le modalità previste da Dpr 581/1995, Dpr 558/1999 e legge 340/2000, articolo 31.

La società tra professionisti è iscritta anche in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Nel caso di società multidisciplinare, è prevista l’iscrizione all’Albo o registro relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

L’incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta (ad esempio, iscrizione all’Albo). La designazione del professionista che svolgerà l’incarico deve essere compiuta dal cliente o, se quest’ultimo non opera una scelta, la società deve comunicargli per iscritto il nome del professionista scelto. Il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività per sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

Requisiti per l'iscrizione
  • Nel caso di società costituite per più attività professionali (società multidisciplinare), l'iscrizione dell'STP ad un Ordine/Collegio/Albo piuttosto che ad un altro è determinata dall'appartenenza della maggioranza dei soci ovvero dall'oggetto sociale dell'STP.
  • L'STP potrà avere soci non iscritti ad alcun Ordine/Collegio/Albo, con la condizione che i soci non professionisti prestino esclusivamente prestazioni tecniche o entrino in società per finalità di investimento. Ad ogni modo, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da  determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183.
  • Lo statuto o l'atto costitutivo devono essere presentati all'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la STP all'atto dell'iscrizione.
  • Il soci della STP e/o Società Multidisciplinare, per essere iscritti alla sezione speciale del nostro Albo:
    • devono essere iscritti ad un Ordine Territoriale degli Psicologi ovvero essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere in possesso del titolo di studio abilitante;
    • NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
    • devono essere in possesso dei requisiti  di  onorabilità  previsti  per l'iscrizione all'albo professionale cui la società  è  iscritta  ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34, cioè:
      • certificato del casellario giudiziario pulito,
      • certificato attestante la buona condotta morale e civile,
      • certificato attestante il godimento dei diritti civili,
      • non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);
    • NON devono aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    • NON devono essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;
    • NON devono aver riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.
  • Il richiedente ed i soci devono essere a conoscenza di essere tenuti all’osservanza del Codice Deontologico del proprio Ordine (ove iscritti).
  • Il richiedente è tenuto a comunicare all'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la STP la lista dei soci, compresa dei dati relativi all'iscrizione a diversi Ordini/Collegi/Albi dei soci che ne facessero parte.
  • Il richiedente è tenuto a conoscere la quota d'iscrizione per le STP prevista dall'Ordine/Collegio/Albo presso cui si vuole iscrivere la Società e a versarla con regolarità e nei tempi previsti.
NB: è necessario compilare anche tutti gli allegati alla domanda
ELENCO NOMINATIVI
MODELLO PER DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
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