PROTOCOLLO PER LA PRIMA AUDIZIONE PROTETTA

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, nella persona del Presidente pro tempore, Gabriele Raimondi, nato a Modena il 17/12/1971

e

la Procura della Repubblica di Bologna, nelle persone del Procuratore della Repubblica Giuseppe Amato e del Procuratore della Repubblica Aggiunto Lucia Russo

Premesso che

-  L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
a)  ha come finalità la costruzione di un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell’ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime,  al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.
b)  è costituito da Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti iscritti all’Ordine stesso
c)  ha nominato il 03.06.2021 un Gruppo di Lavoro per la Tutela dei Minori, avente tra l’altro la funzione di
•    approfondire normative e le linee guida regionali, nazionali e internazionali
•    delineare strategie, strumenti e metodologie utili alla pratica professionale e alla collaborazione con altre figure professionali
•    stilare linee guida condivise per l’audizione e la valutazione del minore in ambito penale
•    proporre e organizzare formazione specifica alle forze dell’ordine coinvolte nell’ambito della tutela minori
•    supportare e preparare la partecipazione dell’Ordine ai tavoli istituzionali

-  La Procura Ordinaria di Bologna
a)    Si propone, nello svolgimento di attività investigative e processuali che coinvolgano minori, di adottare le necessarie misure volte a scongiurare rischi di vittimizzazione secondaria;
b)    considera opportuna la redazione di linee guida sul piano investigativo che possano orientare gli operatori nelle vicende giudiziarie che comportino la necessità di ascoltare il minore;
c)    ritiene utile l’adozione di misure organizzative idonee ad agevolare l’ascolto tempestivo del minore, in condizioni di adeguata tutela,  per scongiurare rischi manipolativi e favorire gli interventi finalizzati al superamento dei traumi eventualmente subiti;
d)    condivide la necessità di adeguata formazione di tutti gli operatori

 
STIPULANO QUANTO SEGUE

1.    Costituzione gruppo psicologi consulenti prime audizioni per le Procure:

1.1. Requisiti dei professionisti
-    iscrizione all’albo A dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
-    Formazione e aggiornamento: minimo 5 moduli da 3 ore ciascuno (15 ECM) erogati dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
-    Tutoraggio: necessaria osservazione dell’attività di ascolto protetto effettuata da un professionista esperto per un minimo di 2 audizioni riservata ai colleghi che non hanno una comprovata esperienza sul campo

1.2. Figura dei tutor
Selezionata dalla Commissione Partecipazione dell’Ordine dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con alcuni membri del “Gruppo SIT” del GdL Tutela Minori, sulla base di una comprovata esperienza e competenza che comprenda necessariamente:
-    almeno una decina di audizioni all’anno negli ultimi 3 anni
A parità di esperienza, come criteri preferenziali verranno, inoltre, considerati:
-    iscrizione all’Albo da almeno 10 anni
-    pubblicazioni e/o docenze inerenti la tutela minori
-    partecipazione a corsi specifici in ambito della tutela minori

2.    Attivazione del professionista psicologo

2.1. In qualità di CT
➢    La Procura della Repubblica  potrà  attingere il nominativo del C.T. al quale conferire l’incarico dalla lista redatta e fornita dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. La lista, organizzata per zone geografiche, verrà periodicamente aggiornata previa specifica formazione curata dall’Ordine.
➢    Le FF.OO., su delega del Magistrato, provvederanno a contattare il professionista selezionandolo dalla lista oppure provvederanno a  contattare direttamente il professionista individuato dal Magistrato e da questi nominato c.t..

2.2. In qualità di esperto
I professionisti di cui alla lista redatta dall’Ordine degli psicologi  potranno prestare supporto ad altre istituzioni che ne facciano richiesta  (istituti scolastici, Servizio Sanitario, Servizi Sociali, etc.) a cui possono afferire minori presunti abusati  e/o maltrattati (solo a titolo esemplificativo, ex art. 571, 572, 582, 600 bis ss., 609 bis e ss. c.p. ) per essere guidate ad una eventuale segnalazione di reato.

2.3. Criteri di esclusione
Il professionista non potrà svolgere la prima audizione nel caso in cui abbia, nel momento dell’incarico, o abbia avuto in passato, pregressi rapporti professionali o personali con una della parti coinvolte ovvero si sia occupato anche marginalmente dei fatti oggetto di causa (art. 28 CD Psicologi e art. 63 c.p.c.).

2.4. Tempi di intervento
Il professionista, al momento del contatto, si impegna ad un intervento tempestivo e tendenzialmente entro le 48 ore . Nel caso in cui non riesca ad intervenire nei tempi richiesti, l’Autorità richiedente potrà contattare un altro professionista della lista.

3. Organizzazione della prima audizione

3.1. Accesso agli atti
Al consulente sarà consentito l’accesso a tutti gli atti  che il magistrato riterrà opportuno condividere, inclusa la copia del verbale di audizione al termine della stessa, al fine di consentirgli di svolgere al meglio le eventuali ulteriori attività delegate dal magistrato.

3.2. Scelta del setting
Il luogo in cui si svolgerà la prima audizione (spazio d’ascolto protetto, Stazione dei Carabinieri, Commissariato, scuola, Servizi Sociali etc.) dovrà garantire la massima privacy e il necessario utilizzo di strumenti per la videoregistrazione. La scelta del setting sarà oggetto di accordo tra il consulente psicologo e le FF.OO. o il Magistrato titolare del procedimento e terrà conto della necessità di preservare il minore da pressioni o altri fattori incidenti sulla sua sicurezza o sulla sua salute.

3.3. Accordi sui reciproci ruoli e sulla disposizione degli operatori all’interno dell’audizione
Il consulente si accorderà con le FF.OO. sui reciproci ruoli all’interno dell’audizione e sulla disposizione dei vari operatori all’interno del setting.
L’audio-videoregistrazione dell’intera audizione, la sua conservazione e il suo invio alla Procura saranno a carico dell’Ufficio investigativo.  Tale materiale, a richiesta, sarà messo a disposizione del consulente.
In caso di eventuali divergenze relative agli aspetti trattati ai punti 3.2 e 3.3 sarà il PM a decretare, dopo esserne stato informato, come procedere.

4. Audizione

L’audizione ha come obiettivi primari:
-    la raccolta del maggior numero di informazioni garantendo la qualità della testimonianza per renderla pienamente utilizzabile a fini giuridici; a tal fine si svolgerà nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle scienze di settore e dalla giurisprudenza di legittimità;
-    la tutela del minore all’interno del processo, scongiurando rischi di vittimizzazione secondaria determinati da improprie modalità di ascolto
Il consulente, unitamente al magistrato e/alla polizia giudiziaria, parteciperà all’audizione come da intese di cui al punto 3.3, tenendo conto, nel gestire le molteplici variabili (età del minore, tipologia di reato, luogo dell’audizione, etc.), della formazione specialistica ricevuta.

5. Come e cosa riferire al PM

Il consulente tecnico si farà carico, a richiesta dell’AG e nel rispetto dei quesiti formulati, di fornire una breve relazione sull’attività svolta, e riferirà in particolare sull’attitudine intellettiva e affettiva del minore  a testimoniare  e sulla capacità del suddetto a recepire informazioni, ricordarle e raccontarle.  Ove richiesto dal magistrato in ragione delle necessità investigative, provvederà a verificare ulteriori circostanze  afferenti alle dinamiche familiari, ad eventuali processi di rielaborazione  delle vicende vissute e ad ogni altro elemento potenzialmente incidente sulle dichiarazioni rese dal minore.
In ogni caso, fornirà indicazioni sul minore ed eventualmente sulle figure a lui facenti capo, evitando di esprimersi sui fatti costituenti oggetto del procedimento penale. Provvederà a segnalare nella relazione da lui redatta, la metodologia e i criteri seguiti nell’ascolto del minore .

6. Trattamento economico riconosciuto

I compensi spettanti al c.t. nominato saranno determinati nel rispetto delle previsioni di cui al d.m. 30 maggio 2002 (con particolare riferimento all’art.24) e al D.P.R. 115/2002.

7. Durata

Il seguente protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

8.  Composizione di un Tavolo Tecnico

Le parti si impegnano a istituire un apposito tavolo tecnico che avrà la funzione di sviluppare azioni utili per migliorare le procedure professionali sempre in continuo aggiornamento. Il tavolo avrà finalità organizzative, scientifiche, formative, nonché di riflettere su eventuali criticità che potrebbero emergere, creando un luogo di comunicazione diretta tra Procura e Ordine degli Psicologi ER.

Bologna, lì 08/11/2022