Come funziona il sistema ECM
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha confermato che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo "hanno ordinaria decorrenza dal 1 gennaio 2023" e che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
E’ quindi stato chiarito che chi non aveva completato l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 ha tempo fino al 31 dicembre 2023 per conseguire crediti validi per il triennio 2020-2022. Maggiori informazioni al link https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/500
Inoltre la proroga non fa slittare di un anno l’inizio del triennio successivo e pertanto i professionisti in regola con la scadenza dell’obbligo relativo al triennio 2020-2022 possono già cominciare ad accumulare crediti validi per il nuovo triennio 2023-2025 che è iniziato regolarmente il 1° gennaio 2023.
E’ quindi stato chiarito che chi non aveva completato l’obbligo formativo del triennio 2020-2022 ha tempo fino al 31 dicembre 2023 per conseguire crediti validi per il triennio 2020-2022. Maggiori informazioni al link https://www.ordinepsicologier.it/it/notizie/500
Inoltre la proroga non fa slittare di un anno l’inizio del triennio successivo e pertanto i professionisti in regola con la scadenza dell’obbligo relativo al triennio 2020-2022 possono già cominciare ad accumulare crediti validi per il nuovo triennio 2023-2025 che è iniziato regolarmente il 1° gennaio 2023.
Guida pratica sistema ECM
A cura degli Ordini degli Psicologi di: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, VenetoIndice dei contenuti della pagina:
1. Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
2. Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
3. Piattaforme per ricercare corsi ECM residenziali o FAD gratuiti
Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
È un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.
Gestisce la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai singoli professionisti sanitari sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM.
Tutti i Colleghi sono invitati ad accedere nell’anagrafica del CoGeAPS (https://application.cogeaps.it/login/) dalla quale è possibile verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale, gestire i propri crediti ECM e richiedere l’inserimento dei crediti spettanti per:
Tutti i Colleghi sono invitati ad accedere nell’anagrafica del CoGeAPS (https://application.cogeaps.it/login/) dalla quale è possibile verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale, gestire i propri crediti ECM e richiedere l’inserimento dei crediti spettanti per:
- attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche);
- tutoraggio individuale;
- attività di formazione individuale all’estero;
- attività di autoformazione.
È inoltre possibile richiedere l’inserimento di esoneri (Scuola di specializzazione in Psicoterapia, Master universitari, ecc.), esenzioni (Maternità, Paternità, Pensionamento, ecc.), eventuali crediti mancanti e creare il proprio dossier formativo.
Per maggiori informazioni sulle attività che danno diritto al riconoscimento degli ECM, in aggiunta ai corsi accreditati ECM, consulta i Capitoli 3 e 4 (pag. 21-27) del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", pubblicato in calce alla pagina, e le FAQ dedicate.
La piattaforma del Co.Ge.APS sta richiedendo a tutti gli Psicologi iscritti all'Albo prima dell'anno 2019 di dichiarare la decorrenza del proprio obbligo ECM. Clicca qui per maggiori informazioni.
NB: il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata ed ha disattivato la modalità di accesso classica con username e password.
Ricordiamo che per l’erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all’accesso.
NB: il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata ed ha disattivato la modalità di accesso classica con username e password.
Ricordiamo che per l’erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all’accesso.
I Provider ECM (cioè i soggetti accreditati dal Ministero o dalle Regioni ad erogare la formazione), entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento formativo accreditato, hanno l'obbligo di trasmettere i crediti maturati dal singolo professionista al Co.Ge.APS che li registra direttamente. In caso di FAD i giorni non decorrono dalla data nella quale viene terminato il corso dal singolo professionista, ma dalla effettiva chiusura della FAD (data fine evento). Visto che i tempi tecnici di registrazione da parte del Co.Ge.A.P.S. possono essere molto lunghi, consigliamo di attendere prima di segnalare eventuali mancate registrazioni e di conservare sempre gli attestati ECM.
Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Ente pubblico non economico che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute. Presso di esso è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Nel sito dell’Agenas (http://ape.agenas.it/) è possibile ricercare gli eventi accreditati ECM e i Provider.
N.B. Il servizio myECM dell'Agenas mette a disposizione SOLAMENTE gli ECM acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati a livello NAZIONALE e non quelli erogati da provider regionali.
Per visualizzare TUTTI i crediti ECM acquisiti è necessario utilizzare l'anagrafica del Co.Ge.A.P.S.
Nel sito dell’Agenas (http://ape.agenas.it/) è possibile ricercare gli eventi accreditati ECM e i Provider.
N.B. Il servizio myECM dell'Agenas mette a disposizione SOLAMENTE gli ECM acquisiti tramite eventi organizzati dai provider accreditati a livello NAZIONALE e non quelli erogati da provider regionali.
Per visualizzare TUTTI i crediti ECM acquisiti è necessario utilizzare l'anagrafica del Co.Ge.A.P.S.
Piattaforme per ricercare corsi ECM residenziali o FAD gratuiti
- Piattaforma FAD condivisa tra gli Ordini di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto
https://www.ordinepsicologier.it/it/formapp-piattaforma-fad-ecm-gratuita
- Piattaforma FAD del CNOP 2023 (accessibile dall’area riservata del CNOP alla voce FADPSY)
https://reserved.psy.it/iscritti - Agenas (Per ricercare i corsi gratuiti selezionare "Ricerca per costo" e spostare l'apposito cursore su "0€")
https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx - Istituto Superiore di Sanità
https://www.eduiss.it/course/index.php - Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica
https://www.epicentro.iss.it/formazione/MasterFad - Portale formazione Regione Emilia-Romagna (Non utilizzare il filtro di ricerca per “professione” in quanto al momento non risulta funzionante)
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ - SIRS-RER Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della Regione Emilia-Romagna
https://www.sirsrer.com/eventi/
Anche l'Ordine dell’Emilia-Romagna sta organizzando un ampio e accreditato progetto formativo on-line, completamente gratuito e riservato agli Iscritti. Le informazioni sui nuovi webinar sono sempre comunicate tramite newsletter e i corsi per i quali sono aperte le iscrizioni sono pubblicati periodicamente sulla pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/e-learning.
Il nostro Ordine è inoltre convenzionato con enti che offrono corsi ECM a tariffe agevolate per gli iscritti. Tutte le informazioni sono pubblicate nella pagina dedicata, accessibile previo login all’area riservata del sito.
Anche tutti i Gruppi di Lavoro dell’Ordine sono accreditati ECM.
Il nostro Ordine è inoltre convenzionato con enti che offrono corsi ECM a tariffe agevolate per gli iscritti. Tutte le informazioni sono pubblicate nella pagina dedicata, accessibile previo login all’area riservata del sito.
Anche tutti i Gruppi di Lavoro dell’Ordine sono accreditati ECM.
SANZIONI
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Le sanzioni previste dalla Legge n. 56/89 che regola la professione di psicologo sono: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione.
Tale obbligo, già previsto dall’art. 5 del Codice deontologico, discende dall’art. 3, comma 5, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e dall’art. 7 del DPR n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).
Art. 3, comma 5, DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
(omissis)
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
(omissis)
Vi potrebbero tuttavia essere anche conseguenze sul piano assicurativo visto che i Decreti attuativi della c.d. Legge Gelli prevedono limitazioni della copertura e o maggiorazioni dei premi da versare a carico dei professionisti non in regola con i crediti ECM.
In particolare la “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, all’Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), prevede:
“1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.”
Tale obbligo, già previsto dall’art. 5 del Codice deontologico, discende dall’art. 3, comma 5, del DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e dall’art. 7 del DPR n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).
Art. 3, comma 5, DL n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
(omissis)
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
(omissis)
Vi potrebbero tuttavia essere anche conseguenze sul piano assicurativo visto che i Decreti attuativi della c.d. Legge Gelli prevedono limitazioni della copertura e o maggiorazioni dei premi da versare a carico dei professionisti non in regola con i crediti ECM.
In particolare la “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, all’Articolo 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), prevede:
“1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.”
OBBLIGO FORMATIVO
CREDITI PER IL TRIENNIO 2023-2025
L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
- Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;
- Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Per verificare il proprio effettivo obbligo individuale triennale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/.
CREDITI PER IL TRIENNIO 2020-2022
L’obbligo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. I crediti possono essere conseguiti in maniera flessibile all’interno del triennio 2020-2022, senza alcun vincolo sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Per verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
La Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere l’attività professionale durante l’emergenza Covid il bonus ECM grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022 (il bonus è quindi di 50 ECM se l'obbligo triennale è di 150 crediti, 40 ECM se l'obbligo triennale è di 120 crediti, ecc).
Tale bonus è stato riconosciuto automaticamente ed è visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Di seguito il testo completo della norma:
“Articolo 5-bis.(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”
NB. la Legge di conversione del DL milleproroghe (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14) ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
Clicca qui per sapere l'obbligo formativo dei trienni precedenti
L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
- Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di “Dossier formativo”;
- Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Per verificare il proprio effettivo obbligo individuale triennale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/.
CREDITI PER IL TRIENNIO 2020-2022
L’obbligo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. I crediti possono essere conseguiti in maniera flessibile all’interno del triennio 2020-2022, senza alcun vincolo sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Per verificare il proprio effettivo obbligo personale triennale è necessario accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/.
La Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere l’attività professionale durante l’emergenza Covid il bonus ECM grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022 (il bonus è quindi di 50 ECM se l'obbligo triennale è di 150 crediti, 40 ECM se l'obbligo triennale è di 120 crediti, ecc).
Tale bonus è stato riconosciuto automaticamente ed è visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.
Di seguito il testo completo della norma:
“Articolo 5-bis.(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”
NB. la Legge di conversione del DL milleproroghe (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14) ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
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Consulta le domande frequenti sull'obbligo ECM e la sua applicazione
DOCUMENTI UTILI
Riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali di maggio
Obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti al triennio 2020-2022
clicca qui per consultare il testo integrale della delibera
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Clicca qui per consultare il Manuale pubblicato il 06.12.2018 contenente le nuove regolamentazioni ECM valevoli per il triennio 2017-2019
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Clicca qui per scaricare il testo integrale della determina
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