Liberi professionisti e obbligo ECM

Ultimo aggiornamento 20.06.2022

In merito all’obbligo ECM per chi opera solo in regime di libera professione o per chi è iscritto all'Albo ma non esercita la professione sono state assunte negli anni da vari Enti posizioni contrastanti. Per un approfondimento clicca qui.

In breve, il 10 giugno 2020 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha esteso a tutti gli psicologi iscritti all’Albo, a prescindere dal contesto lavorativo o dal concreto esercizio dell’attività, l’obbligo di conseguire crediti ECM a decorrere dal triennio formativo 2020-2022. Presupposto di tale estensione è la definitiva inclusione della figura dello psicologo nel novero delle professioni sanitarie, a seguito della Legge n. 3/2018.

Vi è al contempo una interpretazione – che è stata sostenuta anche dal nostro Ordine – che ritiene che la Commissione sopra citata non abbia competenza formale per deliberare in proposito. L’Ordine del Lazio ha pertanto impugnato la delibera dinanzi al TAR, che tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione.

Il Consiglio dell’Ordine del Lazio ha pertanto proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio, tuttavia il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sempre per difetto di legittimazione. Il Supremo giudice amministrativo ha stabilito infatti che l’Ordine regionale non avrebbe legittimazione ad agire su questioni di interesse nazionale.
Maggiori informazioni sul sito web dell'Ordine del Lazio.

Per tale ragione, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi, suggeriamo a tutti gli Iscritti di considerare valevole la delibera della Commissione e conseguire i crediti ECM per il triennio 2020-2022 e i successivi trienni ECM.

Precisiamo inoltre che:
  • nessun obbligo ECM si applica agli psicologi nei trienni precedenti, salvo che non collaborassero, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso;

  • nel triennio 2020-2022 l'obbligo ECM standard sarebbe di 150 ECM (fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni individuali), ma è stato ridotto a 120 per la costruzione del dossier formativo di gruppo del CNOP (qui trovi maggiori informazioni). Per verificare il tuo effettivo obbligo personale triennale devi accedere al Co.Ge.APS tramite SPID dal link https://application.cogeaps.it/login/;

  •  la Legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio ha esteso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere l’attività professionale durante l’emergenza Covid il bonus ECM grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022 (qui trovi maggiori informazioni);

  • è possibile conseguire il 20% dei crediti ECM anche per autoformazione attraverso la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. La richiesta di riconoscimento si effettua sul Co.Ge.APS (per maggiori informazioni consulta la pagina “Come funziona il sistema ECM” e le relative FAQ).

Nel frattempo, l'Ordine dell’Emilia-Romagna sta organizzando un ampio e accreditato progetto formativo on-line, in modo che la nostra comunità sia agevolata nel mantenersi aggiornata ed in regola con gli ECM, senza costi aggiuntivi.
Vi invitiamo pertanto consultare la pagina E-Learning, seminari e convegni e a tenere monitorate le newsletter, il sito sezione NEWS, il Calendario Eventi e tutti i nostri canali di comunicazione social (Facebook, Telegram e Linkedin) in merito ai prossimi eventi formativi e ad eventuali aggiornamenti legislativi o amministrativi.