Come richiedere un parere di congruità sull’onorario professionale
Le iscritte e gli iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna possono richiedere il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi alle prestazioni psicologiche rese, in attuazione dell’art. 7 della legge n. 49/2023 e dell’apposito regolamento pubblicato in calce a questa pagina.
Il parere di congruità attesta se l’onorario richiesto per le prestazioni professionali sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ai fini del pagamento della parcella e delle relative procedure di recupero del credito nei confronti di utenti o clienti.
Alla richiesta è necessario allegare:
I termini di conclusione del procedimento per il rilascio del parere di congruità sono pari a 90 giorni dalla sua apertura.
I termini sono sospesi nel caso di richieste di integrazione, dal momento della richiesta sino al deposito della documentazione o sino all’inutile decorso del termine assegnato per l’integrazione, ovvero nel caso di intervento della parte controinteressata.
Il parere di congruità attesta se l’onorario richiesto per le prestazioni professionali sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ai fini del pagamento della parcella e delle relative procedure di recupero del credito nei confronti di utenti o clienti.
Requisiti
Per poter richiedere il parere di congruità occorre:- essere iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna;
- essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Albo;
- non essere assoggettati, al momento della presentazione dell’istanza, alla sanzione disciplinare della sospensione all’esercizio della professione.
Procedura
Compilare il modulo disponibile in questa pagina e inviarlo dalla propria casella PEC all’indirizzo in.psico.er@pec.ordpsicologier.itAlla richiesta è necessario allegare:
- documento di identità del richiedente
- copia del preventivo rilasciato al cliente o, in mancanza, circostanziata esplicazione dei motivi per cui non è stato possibile redigerlo in forma scritta, nonché delle eventuali modalità diverse (es. comunicazioni elettroniche) con cui il preventivo è stato reso noto;
- copia del consenso informato alla prestazione e, ove previsto, del consenso al trattamento dei dati;
- relazione dettagliata sull’attività svolta, con indicazione del numero di sedute/incontri, della durata, della complessità, dell’eventuale urgenza, dell’eventuale somministrazione di test o strumenti psicodiagnostici, di eventuali colloqui con terzi, nonché ogni altro elemento utile alla valutazione;
- copia della fattura, della notula o del preavviso di parcella trasmessi al cliente, con specifica di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi riferiti all’intera prestazione;
- Copia della richiesta di pagamento inviata al cliente (PEC / raccomandata / e-mail)
- Documentazione contrattuale (se esistente)
- Eventuali comunicazioni intercorse con il cliente
- Ogni altro documento ritenuto utile
Modalità e tempistiche
La valutazione sull’istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa al Consiglio dell’Ordine, previa istruttoria da parte della Commissione Pareri di Congruità.I termini di conclusione del procedimento per il rilascio del parere di congruità sono pari a 90 giorni dalla sua apertura.
I termini sono sospesi nel caso di richieste di integrazione, dal momento della richiesta sino al deposito della documentazione o sino all’inutile decorso del termine assegnato per l’integrazione, ovvero nel caso di intervento della parte controinteressata.
Approvato il 23/01/2026
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